L’estinzione della società non comporta la rinuncia ai crediti

L’estinzione di una società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non integra un negozio di remissione di debito, ragion per cui non possono essere ritenute rinunciati, nemmeno tacitamente, i crediti della società estinta, seppur non iscritti nel bilancio di liquidazione.

È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12064, depositata ieri, 13 aprile.

I due soci di una Srl cessata proponevano ricorso per Cassazione, essendo stata nei loro confronti opposta la carenza di legittimazione attiva a seguito di una domanda di rimborso delle spese di lite.

Ad avviso della Corte di Appello, infatti, a seguito della cancellazione della società poteva presumersi che la pretesa al rimborso delle spese di lite fosse stata rinunciata.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha accolto le richieste degli ex soci, ricordando che, secondo la giurisprudenza più recente della stessa Corte di Cassazione “l’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare” (Cassazione, n. 9464 del 22.05.2020).

Alla luce di quanto appena esposto, con la stessa pronuncia la Corte di Cassazione ha quindi riconosciuto il diritto degli ex soci di una società di capitali, che si era estinta in corso di causa, a ricevere le somme inizialmente pretese dalla società stessa.

Anche successivi ulteriori provvedimenti della stessa Corte di Cassazione sono intervenuti sul punto, precisando altresì che i crediti della società non iscritti nel bilancio di liquidazione non possono comunque essere ritenuti rinunciati, nemmeno tacitamente.

Si pensi, ad esempio, alle spese di giudizi pendenti che non sono state riportate nel bilancio di liquidazione: la sola cancellazione dal Registro delle imprese non può essere considerata un negozio di remissione di debito.

Stante tutto quanto sopra precisato, la Corte di Cassazione ha quindi accolto il ricorso dei due soci, ritenendoli legittimati a chiedere il rimborso delle spese di lite.

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