Le clausole di gradimento nelle Srl

Come noto, a seguito della riforma del diritto societario la disciplina delle s.r.l. ha subito importanti cambiamenti, anche per quanto riguarda i rapporti tra soci e la circolazione delle quote. In tale ambito, uno degli aspetti innovativi, e che meritano una particolare attenzione anche per le relative conseguenze, riguarda la definitiva legittimazione, in materia di trasferibilità delle partecipazioni, delle clausole di gradimento. Sono tali quelle attraverso cui si subordina l’efficacia del trasferimento delle quote al gradimento, mero o sottoposto ad alcune condizioni, che un determinato soggetto deve esprimere. Tale soggetto può essere:

  • un organo sociale (consiglio di amministrazione, assemblea, ecc.);
  • un singolo socio (normalmente quello di maggioranza);
  • un soggetto esterno (ad esempio un istituto di credito).

Focalizzando sulle clausole di gradimento, è possibile individuare le seguenti tipologie:

  • gradimento “condizionato”, ossia richiedono il possesso di determinati requisiti da parte dell’acquirente;
  • gradimento “mero”, secondo cui l’organo deputato a rilasciare il placet non deve in alcun modo motivare il rifiuto al trasferimento della quota.

Il “nuovo” art. 2469 c.c., nel ribadire la libera circolazione delle quote sia per atto tra vivi che mortis causa, consente di inserire nello statuto apposite clausole che limitino la libertà dei trasferimenti. Rispetto al passato, tuttavia, sono mutate radicalmente le conseguenze che derivano dall’inserimento di clausole che limitano o impediscono la circolazione delle quote, poiché è sancito dal co. 2 del citato art. 2469 che “qualora l’atto costitutivo o lo statuto prevede l’intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473”. A prescindere dalle conseguenze, sopra evidenziate, che le clausole di gradimento possono avere nel caso in cui non prevedano alcuna condizione o motivazione per esprimere il placet al trasferimento, è opportuno evidenziare alcune fattispecie in cui la previsione di tali clausole può avere significato pratico ed applicativo. Una prima ipotesi può ravvisarsi qualora, in presenza di un creditore sociale <<forte>> che costantemente conceda credito alla società, a quest’ultimo sia attribuito il diritto di gradimento al fine di concedere un’ulteriore garanzia, di tipo indiretto, al creditore stesso. Altra fattispecie è quella relativa alla costituzione di una società tra due fratelli, i quali concedono il diritto di gradimento al genitore che, concretamente, ha fornito a tali soggetti le risorse economiche e finanziarie per poter avviare la società. Attraverso l’introduzione della clausola di gradimento che individua nel genitore il soggetto deputato al rilascio del benestare in caso di trasferimento di quote, si garantisce l’integrità della compagine sociale, scongiurando l’entrata di terze persone estranee al nucleo familiare, almeno per un periodo limitato necessario per la crescita e lo sviluppo dell’attività sociale.

Senza pretesa di esaustività, in questa sede è possibile sintetizzare gli aspetti rilevanti che devono essere tenuti in considerazione per l’inserimento della clausola di gradimento nello statuto sociale:

  • individuazione del soggetto deputato al rilascio del gradimento (organo amministrativo, terzo estraneo, ecc.);
  • indicazione della procedura che deve rispettare il socio alienante nel caso intenda cedere la partecipazione, compreso il prezzo richiesto e le modalità di pagamento;
  • individuazione del soggetto deputato a richiedere l’intervento del soggetto competente a pronunciare il gradimento;
  • indicazione delle modalità attraverso le quali la decisione deve essere comunicata alla società ed al socio, nonchè i termini entro cui il soggetto deputato deve esprimere il gradimento;
  • evidenziazione delle conseguenze in ipotesi di mancata espressione del soggetto legittimato al rilascio del gradimento;
  • indicazione delle conseguenze nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazioni, ossia il diritto di recesso.

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