Gli adempimenti formali per le modifiche dell’atto costitutivo delle S.r.l.

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Nel momento in cui si deve modificare l’atto costitutivo di una S.r.l., in linea generale è necessaria, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2480 cod. civ., una deliberazione dell’assemblea dei soci con l’intervento del notaio che deve redigere il verbale e provvedere alla sua iscrizione al Registro delle imprese.

Non tutte le modifiche dell’atto costitutivo devono però seguire la procedura dettata dall’articolo 2480 cod. civ., è questo il caso in cui:

  • siano modificati gli amministratori nominati con latto costitutivo;
  • vi siano modifiche nella composizione della compagine societaria.

Sono inoltre previste specifiche procedure da seguire nel caso di aumento e riduzione del capitale (articolo 2481 cod. civ. e seguenti).

 

La regola Le eccezioni
Competenza

Le modifiche dell’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea dei soci.

I soci non possono quindi ricorrere ai metodi della consultazione scritta o del consenso dato per iscritto.

  • l’atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale (articolo 2481 cod. civ.);
  • il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede alla riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti in bilancio (articolo 2482-bis cod. civ.)
Quorum richiesti

Salvo diverse previsioni dell’atto costitutivo, l’articolo 2479-bis cod. civ. prevede che l’assemblea deliberi con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

  • nel caso di trasformazione eterogenea della società è richiesto il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto, e comunque il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata (articolo 2500-sepites cod. civ.);
  • nel caso di modifica dei diritti particolari dei soci è richiesto il consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo (articolo 2468 cod. civ.).

 

Il verbale dell’assemblea con il quale si modifica l’atto costitutivo, come evidenziato in precedenza, deve essere redatto necessariamente da un notaio.

La redazione del verbale da parte del notaio potrà però essere anche non contestuale, purché avvenga nel termine di trenta giorni dalla delibera al fine di consentire il deposito presso il registro delle imprese alla prevista scadenza.

Va osservato come la disposizione civilistica si limiti a prescrivere che il verbale debba essere redatto da un notaio, senza però definirne nel dettaglio il contenuto.

A tal proposito, la dottrina prevalente ritiene applicabili, per analogia, le disposizioni dettate dall’articolo 2375 cod. civ. per le S.p.a., in base alle quali il verbale dovrà essere redatto indicando:

  • la data dell’assemblea;
  • l’identità dei partecipanti;
  • il capitale rappresentato da ciascuno;
  • le modalità e il risultato delle votazioni;
  • i soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
  • le dichiarazioni dei soci, se pertinenti all’ordine del giorno e se l’annotazione è richiesta del socio stesso.

Il notaio deve inoltre:

  • verificare l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge;
  • richiedere l’iscrizione delle variazioni nel Registro delle imprese, allegando le eventuali autorizzazioni richieste.

Se il notaio ritiene che non siano state rispettate le condizioni di legge, ne dà immediata comunicazione agli amministratori, i quali nei trenta giorni successivi:

  • convocheranno lassemblea per gli opportuni provvedimenti,
  • oppure, potranno rivolgersi al tribunale per l’iscrizione nel Registro delle imprese con apposito decreto soggetto a reclamo.

Se gli amministratori restano inattivi, la deliberazione è definitivamente inefficace.

Infine, appare utile sottolineare che, in alcune ipotesi di modifica dell’atto costitutivo (come, ad esempio, Il cambiamento dell’oggetto della società, l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo, ecc.), spetta ai soci il diritto di recesso.

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