Assemblea totalitaria senza vincoli di luogo dell’adunanza

Se l’assemblea totalitaria dei soci di una Spa o di una Srl è regolarmente costituita ai sensi di legge, con la presenza dell’intero capitale sociale e con la partecipazione degli organi sociali secondo le rispettive discipline, non ha rilevanza il fatto che l’adunanza si tenga in un luogo diverso da quelli indicati dalla legge oppure elencati nello Statuto societario.

A questa conclusione giunge la Commissione società del Consiglio Notarile di Milano, nella Massima n.141, pubblicata il 29 ottobre 2014.

Il ragionamento sviluppato dal Notariato milanese parte dall’osservazione che le condizioni minime richieste per la regolare costituzione dell’assemblea totalitaria sono identificate nella rappresentanza dell’intero capitale sociale e nella partecipazione alla stessa adunanza della maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo nelle Spa (art. 2366, comma 4, Cod. Civ.) e nella partecipazione, o comunque nella informazione, di tutti gli amministratori ed i componenti dell’organo di controllo nella Srl (art. 2479-bis, comma 5, Cod. Civ.).

La legge non pone, quindi, altre condizioni minime ulteriori per la regolare costituzione dell’assemblea totalitaria nelle società di capitali; di conseguenza, si trae la conclusione che il luogo dell’adunanza potrà essere anche diverso da quelli che sono indicati nello Statuto ai fini della convocazione dell’assemblea dei soci. Viene meno quindi, per l’assemblea totalitaria, il vincolo geografico riguardo al luogo in cui l’assemblea deve essere convocata.

Dal punto di vista normativo questa conclusione è avvalorata dal fatto che, rispettivamente, le disposizioni in materia contengono le locuzioniIn mancanza delle formalità previste dalla convocazione” (per le Spa) e “In ogni caso” (per le Srl); si tratta, pertanto, di passaggi che in modo inequivocabile fanno derivare la irrilevanza del luogo di riunione ai fini della regolare costituzione dell’assemblea, quando in forma totalitaria.

La ratio del vincolo geografico, riguardo al luogo di tenuta dell’assemblea, secondo la dottrina e la giurisprudenza, è infatti da ricercare nella tutela dell’interesse dei soci ad essere informati della riunione ed a potervi partecipare senza particolari difficoltà. Pertanto, una volta che la partecipazione all’adunanza vede rappresentato tutto il capitale sociale, ne consegue che la tutela degli interessi dei soci risulta essere pienamente realizzata, potendosi quindi assumere le decisioni in forma legittima, del tutto svincolata dal luogo fisico in cui l’adunanza risulta costituita.

Può aversi solo un’ipotesi, peraltro piuttosto rara nella pratica, in cui lo Statuto della società pone un vincolo geografico specifico, proprio al caso dell’assemblea totalitaria. Tuttavia, anche in questo caso, la Massima del Notariato in commento osserva che tale limite può essere superato laddove tutti i soggetti legittimati all’impugnazione della deliberazione assembleare dichiarassero di non volersi opporre alla trattazione degli argomenti, così che tale loro affermazione non potrà non avere un conseguente effetto salvifico, anche per quanto concerne il luogo in cui l’assemblea si sia riunita per l’assunzione delle relative decisioni.

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