Amministratori: il compenso non spetta se c’è inadempimento

La società può opporre l’eccezione di inadempimento agli amministratori, e, di conseguenza, non pagare il compenso stabilito: è questo quanto chiarito dalla Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 3375 del 18.07.2017.

Due amministratori di una S.p.a. agivano in giudizio per la riscossione dei loro compensi, ma la società contestava la debenza degli importi, sollevando eccezione di inadempimento, avendo gli amministratori tardivamente predisposto il bilancio di programma e tardivamente convocato l’assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Soccombenti in primo grado, gli amministratori promuovevano quindi appello, rilevando l’inapplicabilità dell’articolo 1460 cod. civ., disciplinante, appunto, l’eccezione d’inadempimento, ai rapporti tra amministratori e società.

D’altra parte, con la sentenza n. 1545/2017, la Corte di Cassazione aveva avuto modo di precisare che “l’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dall’articolo 409 c.p.c., n. 3”. Conseguenza delle citate considerazioni era dunque la non assoggettabilità dei compensi ai limiti di pignorabilità dello stipendio previsti dall’articolo 545 c.p.c., comma 4, c.p.c..

Secondo l’interpretazione degli appellanti, l’articolo 1460 cod. civ., concentrandosi sui contratti commutativi e non associativi, non si rendeva quindi parimenti applicabile alla fattispecie in esame, non essendoci alcun nesso di reciprocità tra le parti.

Di diverso avviso si è invece mostrata la Corte d’Appello di Milano, la quale ha ritenuto che la qualifica di “rapporto societario” non sia sufficiente ad escludere l’esistenza di prestazioni corrispettive tra le parti.

Ed infatti molti sono i rapporti societari con riferimento ai quali sussistono obbligazioni in capo ai soggetti che intervengono nel rapporto, con previsione di sanzioni al verificarsi delle violazioni. Vengono a tal proposito citate le questioni relative alla perdita e all’acquisto della qualità di socio, così come le disposizioni in materia di impugnativa, da parte dei soci, delle delibere degli organi sociali.

Pertanto, anche gli amministratori, con l’accettazione della carica, assumono l’obbligo di adempiere ai doveri derivanti dalla legge o dallo statuto, e non può ritenersi sussistente alcun automatismo in forza del quale la copertura della carica imponga in ogni caso il pagamento del compenso.

Va inoltre precisato che l’intervenuta cessazione del rapporto, e la conseguente impossibilità della prestazione da parte degli amministratori, non impedisce alla società di eccepire l’inadempimento della prestazione al momento del pagamento del compenso: una diversa interpretazione, d’altronde, penalizzerebbe eccessivamente la parte che ha subito l’inadempimento.

Per completezza, si vuole infine ricordare che la medesima eccezione di inadempimento può essere opposta anche al collegio sindacale che non abbia correttamente svolto la sua prestazione (senza che in questo caso possano tra l’altro sorgere dubbi sulla natura dei rapporti intercorrenti tra le parti).

Si richiama, a tal proposito, l’ordinanza n. 1143 del 05.05.2016 del Tribunale di Napoli Nord, con la quale è stato negato il compenso al presidente del collegio sindacale, non avendo egli convocato l’assemblea al fine di proporre il ricorso ad una procedura concorsuale, pur dinanzi al peggioramento della situazione debitoria della società.

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