“Socio occulto”, “socio apparente” e dichiarazione di fallimento

La sentenza della Corte di Cassazione n. 24633, depositata ieri, 13 settembre, torna a soffermare l’attenzione sulla corretta individuazione della figura del “socio occulto” e del “socio apparente”.

Il Tribunale di Palermo aveva dichiarato il fallimento della società di fatto tra un imprenditore (già dichiarato fallito) e un soggetto terzo, che formalmente rivestiva la veste di contabile della ditta, ma che era stato qualificato come “socio occulto”, e, in quanto tale, illimitatamente responsabile.

L’esistenza della società veniva desunta da una scrittura privata, intervenuta tra le parti, con la quale i due soggetti (e un terzo, nel frattempo deceduto) si dichiaravano soci, nella misura di 1/3 ciascuno, e proprietari di attrezzature, materiali e mezzi di trasporto, concordando la ripartizione di utili e perdite.

Erano inoltre state rilasciate ampie deleghe al contabile, che gli consentivano di gestire da solo la cassa e i rapporti con le banche.

L’esistenza di una società di fatto tra l’imprenditore e il contabile veniva poi confermata dallo stesso fallito.

Proponeva ricorso il contabile della ditta, qualificato “socio occulto”, evidenziando come non fosse stata dimostrata la sua partecipazione agli utili e alle perdite.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha ritenuto preliminarmente necessario richiamare la distinzione tra la figura del “socio occulto” e quella del “socio apparente”.

Un soggetto, infatti, che appare all’esterno come l’unico soggetto che gestisce la cassa, intrattiene rapporti con le banche e con i fornitori, spendendo il nome della ditta, è un “socio apparente”, ovvero un soggetto ritenuto socio dai terzi.

Anche questa situazione assume rilievo ed è idonea a far sorgere la responsabilità solidale, consentendo quindi l’estensione del fallimento.

L’esistenza di una società di fatto o irregolare, invece, richiede “una rigorosa valutazione del complesso delle circostanze idonee a rivelare l’esercizio in comune dell’attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all’esercizio congiunto di un’attività economica, l’alea comune dei guadagni e delle perdite e l’affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi (Cassazione n. 5961/2010, 8981/2016, 9604/2017, 27541/2019, 896/2020)”.

In altre parole devono essere ben distinte le due diverse posizioni anomale della società meramente apparente nei confronti dei terzi (anche se inesistente nei rapporti interni) da quella società occulta (cioè realmente esistente ma non esteriorizzata): l’estensione del fallimento di un imprenditore individuale ad un altro soggetto non può essere giustificata dal contemporaneo accertamento della qualità di socio apparente e di socio occulto, che sarebbe palesemente contraddittorio.

Il ricorso è stato quindi accolto.

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