Sentenza di fallimento opponibile ai terzi in buona fede

Con la sentenza n. 24602/2019 resa dalla Corte di Cassazione il 2 ottobre 2019, la Prima Sezione si è pronunciata in tema di opponibilità della sentenza di fallimento, statuendo che gli effetti della stessa si producono erga omnes dalla data del fallimento stesso, indipendentemente dal compimento delle formalità previste dall’articolo 88 L.F. che, come noto, impone al curatore, in presenza di beni immobili, di notificare un estratto della sentenza dichiarativa del fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.

Secondo la Cassazione, la mancata o ritardata trascrizione della sentenza di fallimento non ne impedisce l’opponibilità ai terzi acquirenti di buona fede.

Nel caso specifico, la Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1085/14 pubblicata il 15 luglio 2014, aveva confermato la sentenza del Tribunale di primo grado che aveva dichiarato inefficace ex articolo 44 L.F., nei confronti del fallimento di una società in accomandita semplice in ragione della quota di 1/2, l’atto di vendita del 29 agosto 2005 con cui un socio aveva ceduto a terzi un immobile societario.

I giudici di secondo grado, in particolare, avevano disatteso la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del curatore fallimentare spiegata dai convenuti al fine di esercitare nei suoi confronti domanda risarcitoria derivante dalla mancata trascrizione della sentenza di fallimento e avevano confermato la declaratoria di inefficacia dell’atto negoziale oggetto di causa, in quanto trascritto successivamente alla pronuncia della sentenza di fallimento, ritenendo irrilevante lo stato soggettivo dei terzi acquirenti.

Gli anzidetti terzi acquirenti dell’immobile avevano così proposto ricorso in Cassazione rilevando la loro buona fede in conseguenza della mancata trascrizione della sentenza di fallimento da parte del curatore.

Investita della questione, la Corte di Cassazione ha, innanzitutto, richiamato la recente giurisprudenza sull’articolo 44 L.F. – secondo cui “tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori” -, che, in tema di pagamenti spettanti al fallito, come pure di atti di disposizione, aveva ritenuto “l’inefficacia degli stessi, se effettuati dopo la dichiarazione di fallimento ed a soggetti diversi dalla curatela, quale conseguenza automatica dell’indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole erga omnes” e senza che potesse assumere rilevanza lo stato soggettivo del solvens (Cass. 19165/2007).

In tal senso, del resto, la Corte costituzionale con la pronuncia n. 228 del 6 giugno 1995 aveva giudicato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 44 anzidetto (chiaramente, nella formulazione vigente ratione temporis), sollevata in riferimento all’articolo 24 Cost., nella parte in cui aveva considerato gli effetti della sentenza di fallimento opponibili anche al terzo di buona fede che avesse contratto con il fallito dopo il fallimento e prima dell’affissione della correlativa pronuncia (Corte Cost. n. 228/1995).

Ciò posto, la Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso proposto e, alla luce dei summenzionati assunti, ha ritenuto infondato e privo di rilievo il profilo fatto valere dai ricorrenti, i quali, come detto, avevano dedotto la loro buona fede in merito alla mancata trascrizione della sentenza di fallimento.

La Corte ha oltretutto osservato che, nel caso di specie, sul bene oggetto della vendita era stata già eseguita la trascrizione del pignoramento e che l’integrazione della pubblicità della sentenza di fallimento, ex articolo 17 L.F. (nella formulazione vigente ratione temporis), aveva comunque posto i terzi in grado di salvaguardarsi contro il pericolo di acquisti dal fallito.

In ogni caso, la Cassazione ha confermato che “gli effetti della sentenza di fallimento si producono erga omnes dalla data del fallimento stesso, indipendentemente dal compimento delle formalità previste dall’articolo 88 L. Fall.” sicchè “la mancata o ritardata trascrizione della sentenza di fallimento non ne impedisce l’opponibilità ai terzi acquirenti di buona fede”.

In forza di tali presupposti, la Suprema Corte ha quindi giudicato infondato il motivo addotto in questi termini dai ricorrenti e rigettato il ricorso proposto.

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