Procedura di allerta nella crisi d’impresa: soggetti interessati

Uno degli obiettivi principali (se non il primo) dell’introduzione del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) è quello di prevenire il più possibile il momento iniziale da cui scaturisce la crisi d’impresa (definita dall’articolo 2 del predetto Codice come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”).

Al fine di evitare che l’imprenditore possa procrastinare l’emersione dello stato di crisi (in quanto “spera” sempre che la situazione possa rimettersi nel giusto binario), il legislatore della riforma individua alcuni soggetti che, in presenza di determinati presupposti, devono allertare l’imprenditore al fine di “stimolarlo” per risolvere lo stato di crisi.

Tali soggetti obbligati ad effettuare la segnalazione vengono definiti dal Codice della Crisi “soggetti qualificati” (in particolare, dagli articoli 16, comma 2, 17 comma 6 e 18, comma 6).

I soggetti in questione possono essere suddivisi in due categorie:

  • la prima comprende coloro che sono chiamati dalla legge a svolgere un’attività di controllo sugli organi di amministrazione della società (collegio sindacale e sindaco unico), ovvero un’attività di revisione legale dei conti (revisore o società di revisione). A tal fine il Codice della crisi ha previsto un sensibile abbassamento dei parametri al superamento dei quali la società a responsabilità limitata deve dotarsi di un organo di controllo (nelle varie forme di collegio sindacale, sindaco unico o revisore legale). I soggetti in questione devono allertare l’impresa laddove la stessa non rispetti alcuni indici della crisi (approvati in bozza dal CNDCEC quale soggetto individuato dall’articolo 13, comma 2, del Codice della crisi), fermo restando che l’obbligo di vigilanza riguarda anche l’adeguatezza del sistema organizzativo amministrativo e contabile della società;
  • la seconda comprende alcuni creditori pubblici qualificati esterni all’impresa, e, in particolare, il Codice della crisi individua i seguenti soggetti: l’Agenzia delle entrate, l’Inps e l’Agente della riscossione. Ad esempio, l’Agenzia delle entrate deve attivare la procedura di allerta quando l’impresa non procede al versamento dell’Iva periodica (quale tipico comportamento all’emersione delle prime difficoltà finanziarie) in misura superiore ad una percentuale variabile del volume d’affari in funzione delle dimensioni dell’impresa stessa. È bene osservare che la mancata attivazione della procedura di allerta da parte dei predetti creditori pubblici qualificati comporta specifiche misure sanzionatorie per gli stessi (in termini di recupero dei propri crediti).

È bene osservare che, se a seguito della segnalazione di allerta da parte dell’organo di controllo, ovvero dei creditori pubblici qualificati, l’imprenditore non rimedia allo stato di crisi, i soggetti in questione devono inviare la segnalazione all’OCRI (Organismo di composizione assistita della crisi, istituito presso le Camere di Commercio), il quale prenderà in “carico” l’impresa, accompagnandola verso la soluzione più adeguata per superare lo stato di crisi.

In particolare, va segnalato che l’attivazione della procedura di allerta da parte dell’organo di controllo costituisce, come previsto dall’articolo 14, comma 2, del Codice della crisi, “causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all’OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall’incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo“.

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