Piano di risanamento

Il piano di risanamento è quello strumento con funzione di garantire il beneficio dell’esenzione dall’azione revocatoria fallimentare salvaguardando, in questo modo, i nuovi rapporti economici tra l’impresa e i suoi fornitori, clienti, collaboratori e finanziatori che agiscono in modo attivo nell’operazione di risanamento, dagli effetti del successivo fallimento dell’imprenditore.

Al piano di risanamento di cui all’articolo 67 comma 3, lettera d) Legge fallimentare, detto comunemente anche “piano attestato”, possono fare ricorso tutti gli imprenditori potenzialmente assoggettabili alla procedura del fallimento. In altre parole il presupposto soggettivo per ricorrere al piano di risanamento è rappresentato dalla condizione di imprenditore commerciale soggetto a fallimento ai sensi dell’articolo 1 Legge fallimentare. Restano pertanto esclusi i soggetti ancorché insolventi e quindi non adempienti delle proprie obbligazioni, che non possiedono i requisiti di legge per essere dichiarati falliti.

Il piano di risanamento ha, sostanzialmente, la funzione di garantire il beneficio dell’esenzione dall’azione revocatoria fallimentare salvaguardando, in questo modo, i nuovi rapporti economici tra l’impresa e i suoi fornitori, clienti, collaboratori e finanziatori che agiscono in modo attivo nell’operazione di risanamento, dagli effetti del successivo fallimento dell’imprenditore. Il piano dovrà identificare ed esporre nei termini più precisi possibili le operazioni che l’imprenditore intende porre in essere quando la crisi aziendale è ancora reversibile ed è ancora possibile ripristinare gli equilibri economici e finanziari che garantiscono la continuità aziendale.

Il piano di risanamento è un documento predisposto dall’imprenditore “in crisi”, e viene affiancato ad un accordo sugli atti e operazioni attuative dello stesso tra il debitore ed i suoi principali partners economici e finanziari (tra cui, banche, società di leasing e di factoring, e, talvolta, i principali fornitori dell’impresa). L’obiettivo cui mira l’imprenditore tramite il piano e il relativo accordo è ottenere il consenso dei suddettipartners in merito all’opportunità di garantire la continuità aziendale e al relativo programma economico-finanziario.

La Legge 155/2017 “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, con lo scopo di riformare la disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza, detta al Governo i principi da rispettare nell’attuare la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, al fine di favorire l’accesso precoce alle procedure di ristrutturazione per anticipare l’emersione della crisi di impresa e di evitare la decozione definitiva. In particolare, la norma interviene anche sull’istituto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, con l’intento, principalmente, di ridurre le barriere di accesso.

Con riferimento ai piani attestati di risanamento la legge delega si limita ad integrare la scarsa disciplina della Legge Fallimentare, stabilendo che:

  • il piano attestato abbia forma scritta, data certa e contenuto analitico;
  • sia imposto che la rinnovazione delle attestazioni nel caso di successive modifiche, non marginali, dell’accordo e del piano.

 

Nella Scheda di studio pubblicata in Evolution sono approfonditi i diversi aspetti della materia.

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