Le novità in materia di concordato preventivo

Il D.Lgs. 83/2022, pubblicato in G.U. (serie generale n. 152 del 01.07.2022) è intervenuto apportando svariate modifiche alla disciplina del concordato preventivo nell’ambito del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza entrato in vigore il 15 luglio scorso.

In particolare, oltre alle novità in materia di finalità del concordato e di modalità di soddisfazione dei creditori nei vari tipi di concordato, il D.Lgs. 83/2022 è intervenuto anche nella materia dei contratti pendenti nei concordati in continuità aziendale, con l’inserimento del nuovo articolo 94 bis all’interno del codice della crisi di cui al D.Lgs. 14/2019.

La nuova disposizione introduce una norma speciale prevedendo che i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, nè possono anticiparne la scadenza o modificarli a danno dell’imprenditore, solo per il fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell’emissione del decreto di apertura di cui all’articolo 47 CCII e della concessione delle misure protettive o cautelari. È espressamente prevista l’inefficacia di eventuali patti contrari.

Il comma 2 del nuovo articolo 94 bis stabilisce altresì che i creditori che siano in qualche modo interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell’articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, nè possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale.

Devono considerarsi essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività del debitore.

Il D.Lgs. 83/2022 ha rivisto l’articolo 109 D.Lgs. 14/2019, relativo alla maggioranza per l’approvazione del concordato, in particolare prevedendo una disciplina ad hoc nel caso del concordato in continuità aziendale.

Il primo comma dell’articolo 109, nella nuova formulazione, prevede infatti che, salvo quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale dal comma 5, la regola generale è che il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Tuttavia, nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui sopra, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.

Nel caso in cui siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.

Il comma 2 dell’articolo 109 ribadisce che quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima.

I commi 3 e 4 dell’articolo 109 disciplinano la possibilità di voto per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca: in questi casi, ancorché la garanzia sia contestata, se la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non è ammesso il diritto al voto, a meno che il creditore non rinunci in tutto od in parte al diritto di prelazione.

È precisato che, qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha inoltre effetto ai soli fini del concordato.

Nel caso in cui la proposta di concordato preveda la soddisfazione non integrale dei creditori muniti di un diritto di prelazione, gli stessi sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito e per la stessa avranno diritto di voto.

Il nuovo comma 5 dell’articolo 109 stabilisce invece che la proposta di concordato in continuità aziendale è approvata se tutte le classi votano a favore (si ricorda che è obbligatoria la formazione delle stesse).

In ciascuna classe, inoltre, la proposta è approvata se:

  • è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto,
  • oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe.

È inoltre stabilito che i creditori muniti di diritto di prelazione non votino a condizione che ne sia prevista la soddisfazione in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, cod. civ. (crediti per retribuzioni dei prestatori di lavoro subordinato) il termine è ridotto a trenta giorni.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui sopra, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.

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