La prova delle soglie di fallibilità

L’articolo 1 Legge Fallimentare disciplina i requisiti soggettivi la cui sussistenza congiunta consente alle società esercenti attività commerciale di sottrarsi al fallimento.

In particolare, gli imprenditori possono evitare di subire detta procedura concorsuale se:

  • hanno avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
  • hanno realizzato, nel medesimo intervallo temporale di cui al punto a), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
  • hanno avuto un ammontare di debiti non superiore a 500.000 euro.

In caso di superamento, anche per un solo anno, di uno dei requisiti di cui alle succitate lettere a) e b), l’impresa è assoggettabile al fallimento.

Per quanto concerne il limite previsto alla lettera c), il medesimo è riferito all’ammontare complessivo dei debiti esistenti e non deve essere superato alla data della richiesta di fallimento.

Le verifiche sulla sussistenza di tali requisiti passano, in primis, dall’analisi dei bilanci, come si desume dal disposto normativo di cui all’articolo 15, comma 4, L.F., nella misura in cui è previsto che il Tribunale, con il decreto di convocazione del debitore, dispone che questi provveda al deposito dei bilanci; tali documenti, tuttavia, non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l’onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, ossia avvalendosi delle scritture contabili dell’impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali.

Per questa ragione, nel caso in cui i bilanci non siano prodotti, ovvero risultino inattendibili, resta indimostrata l’esenzione dal fallimento, salvo che la stessa non risulti da documenti altrettanto significativi (Corte d’Appello di Lecce, n. 11 del 31.03.2021).

In ragione poi di quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 15 L.F., non si procede con la dichiarazione di fallimento se, in ogni caso, l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati è complessivamente inferiore a 30.000 euro.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, per accertare il superamento della soglia ostativa alla dichiarazione di fallimento di cui alla succitata norma, si deve avere riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati rilevati dagli atti dell’istruttoria prefallimentare (Cass. Civ. n. 26926/2017 e n. 14727/2016) e accertati alla data in cui il Tribunale ha deciso sull’istanza di fallimento (Cass. Civ. n. 10952/2015).

La norma, espressione di un intento deflattivo, è stata dettata dal legislatore al fine di esonerare dal concorso le crisi d’impresa di modeste dimensioni oggettive: l’esigenza che, alla data del fallimento, vi sia un’esposizione debitoria di almeno 30.000 euro si configura, infatti, alla stregua di una condizione per la dichiarazione del fallimento e non di un fatto impeditivo, sicché il mancato superamento di tale limite non è oggetto di un onere probatorio a carico del fallendo, a mente dell’articolo 2697, comma 2, cod. civ., ma deve essere riscontrato d’ufficio dal tribunale sulla base del complessivo contenuto degli atti dell’istruttoria prefallimentare.

Ne consegue che, ogni eventuale incertezza in merito al ricorrere di questa condizione, non risolvibile sulla base dagli atti dell’istruttoria prefallimentare, impedisce la declaratoria di fallimento (Cass. Civ. n. 16683/2018).

A tal proposito, si è recentemente pronunciata la Suprema Corte con l’ordinanza n. 17216/2021.

Nel caso di specie, in sede prefallimentare era stato acquisito unicamente il bilancio di liquidazione ove i debiti appostati risultavano esigibili entro dodici mesi.

Il debito contratto nei confronti del creditore istante ammontava a soli 3.957,50 euro e nel corso dell’istruttoria prefallimentare non era emersa la prova dell’esistenza di debiti scaduti e non pagati dalla società per un ammontare superiore a 30.000 euro.

Tale prova non poteva peraltro essere tratta da circostanze pacificamente emerse solo in data successiva alla sentenza dichiarativa, in quanto accertate dal curatore.

Pertanto, in difetto della condizione di cui all’articolo 15, ultimo comma, L.F., posto che il fallimento non poteva essere dichiarato, la Cassazione ha revocato il fallimento dichiarato in precedenza dal Tribunale.

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