Falcidia Iva possibile anche nel sovraindebitamento

Nell’ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, L. 3/2012, la predisposizione di un accordo negoziale tra un imprenditore non fallibile e la massa dei suoi creditori può prevedere, a determinate condizioni, la falcidia dei crediti muniti di privilegio ai sensi dell’articolo 2752 cod. civ., ma se nel perimetro del piano rientrano i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, l’imposta sul valore aggiunto o le ritenute operate e non versate, l’accordo può prevedere esclusivamente una dilazione del pagamento dell’intero importo, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, L. 3/2012.

Sulla questione della non falcidiabilità dell’Iva, recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza del n. 245 del 22.10.2019, ha delineato profili di incostituzionalità, evidenziando che la norma del sovraindebitamento, così formulata, è in contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost., oltre che con i principi sanciti dalla norma comunitaria.

La Corte Costituzionale, nel formulare il proprio convincimento, richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la quale, se da un lato classifica l’Iva come un tributo comunitario, per il quale vi è l’obbligo dell’esatta riscossione, dall’altro apre alla possibilità di prevedere la falcidia del tributo, se la riscossione si inquadra nell’ambito di una procedura alla cui base vi è l’insolvenza.

Ne è un esempio la possibilità data dal combinato disposto degli articoli 160 e 180-ter L.F., ossia nel concordato preventivo.

L’articolo 3 Cost. introduce il principio generale della parità di trattamento, e secondo tale prospettiva, se la falcidia diviene operazione concessa e tutelata nel quadro della buona riuscita del concordato preventivo, con l’istituto della transazione fiscale (articolo 180-ter L.F.), non si capisce per quale motivo un soggetto che non integra i requisiti di fallibilità, e pertanto accede alla procedura di sovraindebitamento, non possa beneficiare dello stesso trattamento.

Allo stesso modo, l’articolo 97 Cost., posto a tutela del principio del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione, entra in contrasto con l’articolo 7 L. 3/2012, quando fa riferimento all’imposta sul valore aggiunto, perché di fatto non concede ai pubblici uffici la possibilità di valutare la proposta, ed eventualmente, qualora venga garantito un maggior introito rispetto all’ipotesi liquidatoria, di esprimersi a favore dell’accordo; cosa che, invece, viene prevista nel concordato preventivo.

La censura richiama indirettamente l’incompatibilità della norma con l’articolo 3 Cost., perché di fatto impedisce alla pubblica amministrazione di ottenere un’esazione, seppur parziale, del tributo rispetto agli altri creditori privilegiati.

La pronuncia della Corte Costituzionale offre un’opportunità ai soggetti non fallibili, ossia la possibilità di essere reinserimenti nel contesto sociale a fronte di un pagamento parziale dell’Iva, come del resto previsto per gli imprenditori assoggettabili al fallimento.

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