Dichiarazione di fallimento anche a seguito di un solo inadempimento

Lo stato di insolvenza è una situazione oggettiva dell’imprenditore, che prescinde dal numero dei creditori; per questo motivo, quindi, è ben possibile che anche un solo inadempimento possa far scattare la dichiarazione di fallimento.

È questo il principio richiamato dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 40165, depositata ieri, 15 dicembre.

Il caso riguarda una società cooperativa che era stata dichiarata fallita, la quale aveva conseguentemente promosso reclamo.

Riteneva, infatti, la società, di essere stata dichiarata fallita pur in assenza di uno stato di insolvenza, essendo stato dimostrato l’inadempimento di un solo credito (ammontante ad euro 13.737,79), tra l’altro contestato nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

In effetti, osserva la Corte di Cassazione, la ragionevole contestazione di un credito toglie all’inadempimento del debitore il significato indicativo dell’insolvenza; purtuttavia, nel caso di specie, la società cooperativa non aveva indicato le ragioni per le quali la somma doveva ritenersi non dovuta, non producendo in giudizio nemmeno l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo.

Con specifico riferimento, invece, al fatto che il debito fosse soltanto uno (peraltro di ammontare non elevato) la Corte di Cassazione, pur rilevando la presenza di altri debiti richiamati nella sentenza di fallimento, evidenzia che “lo stato di insolvenza rappresenta una situazione oggettiva dell’imprenditore che prescinde totalmente dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva”.

Invero, non assume rilievo nemmeno il fatto che il patrimonio sia superiore ai debiti contratti dalla società, potendo essere quest’ultimo non facilmente liquidabile, o, comunque, in altro modo impegnato; allo stesso modo, potrebbe essere dichiarato fallito un imprenditore che presenta una situazione in cui l’attivo supera il passivo.

Come noto, però, ai sensi dell’articolo 15, comma 9, L.F., non è possibile dichiarare il fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a 30.000 euro.

Se la suddetta soglia non è superata, dunque, anche in presenza di uno stato di insolvenza del debitore è esclusa la possibilità di dichiarare fallimento. Purtuttavia si rende necessario precisare che tale limite non riguarda soltanto il debito verso il creditore che richiede il fallimento (potendo lo stesso essere anche di importo inferiore), ma tutti i debiti scaduti e non pagati che risultano dagli atti dell’istruttoria prefallimentare.

Nel caso di specie il debitore non riteneva superata la suddetta soglia, posto che parte degli importi dovevano essere esclusi dal computo, essendo dovuti a titolo di interessi di mora.

Con riferimento a quest’ultimo punto la Corte di Cassazione ha ritenuto che anche gli interessi maturati devono essere inclusi nel computo dei debiti scaduti e non pagati.

Il ricorso della società fallita è stato quindi respinto.

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