Concordato in bianco

La disciplina del concordato in bianco è contenuta nell’articolo 161 L.F. ed è stata introdotta nella Legge fallimentare tramite il D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 134/2012, traendo ispirazione dalla procedura di Reorganization del Chapter 11 del Bankruptcy Code statunitense. Successivamente, il D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013, lo ha significativamente modificato.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Crisi d’impresa”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le regole previste dalla Legge 134/2012 per accedere al concordato in bianco.

La Legge 134/2012 ha previsto l’introduzione di una fattispecie di concordato definita “concordato in bianco”.

presupposti per accedere a tale istituto sono gli stessi di quelli previsti per il concordato preventivo:

  • presupposto oggettivo→ rappresentato dallo stato di crisi dell’imprenditore (lo stato di crisi comprende anche lo stato di insolvenza);
  • presupposto soggettivo→ per poter accedere alla procedura, l’imprenditore deve essere fallibile e dunque possedere i requisiti di cui all’articolo 1 L.F. (“imprese soggette al fallimento e concordato preventivo”).

Tra i soggetti coinvolti per la realizzazione della procedura vengono distinti:

  • il Tribunale competente rappresentato da quello in cui l’impresa ha la sua sede principale (articolo 161 L.F.). Tale organo si occupa di:
  1. decidere in merito all’ammissione alla procedura e l’omologazione;
  2. valutare le situazioni sottoposte alla sua attenzione dal pre-commissario giudiziale;
  3. autorizzare il debitore al compimento di determinati atti di straordinaria amministrazione, a contrarre finanziamenti, a pagare debiti anteriori e a sciogliere o sospendere i contratti in corso.
  • il pre-commissario giudiziale, il quale viene nominato (non obbligatoriamente) dal Tribunale, ha funzioni di vigilanza e controllo sull’attività del debitore, tra queste:
  1. controlla le scritture contabili messe a disposizione dal debitore;
  2. verifica che il debitore non abbia eseguito azioni di straordinaria amministrazione o non abbia contratto finanziamenti nel corso della procedura senza l’autorizzazione del Tribunale;
  3. supervisiona il debitore nel corretto adempimento degli obblighi informativi.

Con il ricorso, sottoscritto dal debitore o dal rappresentante legale (nel caso in cui si tratti di una società), l’imprenditore chiede di accedere al concordato preventivo con riserva.

In esso il debitore dovrà:

  • indicare i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’ammissione al concordato;
  • dichiarare di non aver presentato, nei due anni precedenti, analogo ricorso il cui esito sia risultato infruttuoso;
  • fornire (preferibilmente) cenni storici riguardo l’impresa e le cause che hanno determinato il dissesto.

Unitamente al ricorso, il debitore deve allegare i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e per le società, il verbale di delibera dell’organo che decide di presentare la domanda (redatto dal notaio).

A questo punto il Tribunale, una volta accertata la propria competenza, provvederà a verificare, innanzitutto che il debitore possieda i requisiti per accedere alla procedura e che il debitore nei due anni precedenti non abbia già presentato una domanda di concordato con riserva con esito infruttuoso, inoltre anche  che la domanda presentata dalla società sia stata deliberata correttamente dall’organo amministrativo o dai soci in assemblea e che al ricorso siano stati allegati tutti i documenti.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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