Compenso al curatore liquidabile solo dopo l’esecuzione del concordato

Il compenso spettante al curatore di un fallimento che si è chiuso con un concordato va liquidato soltanto dopo l’esecuzione di quest’ultimo. È tornata a ribadirlo la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15168, depositata ieri, 31 maggio.

Un fallimento si era chiuso con un concordato omologato; veniva tuttavia contestata dall’assuntore la misura del compenso liquidato ai curatori, essendo la quantificazione avvenuta prima della completa esecuzione del concordato fallimentare, e, dunque, senza tener conto di tutte le attività post omologazione che i curatori sono chiamati a svolgere.

Venivano altresì contestati gli importi del passivo e dell’attivo presi a riferimento per la quantificazione del compenso.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha innanzitutto ricordato che, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, L.F., la liquidazione del compenso è fatta dopo l’approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l’esecuzione del concordato.

Nonostante le modifiche normative che hanno interessato la disciplina in esame, pertanto, la Corte di Cassazione ha escluso la necessità di discostarsi dall’orientamento previgente, in forza del quale “il compenso spettante al curatore fallimentare chiusosi con un concordato va liquidato dopo l’esecuzione di quest’ultimo” (Cassazione, n. 19339/2013 e n. 4751/2000).

Come peraltro già in passato precisato, il compenso del curatore è unico e corrisponde anche all’attività svolta dopo l’omologazione, considerato che è attribuito al curatore il compito di sorvegliare l’adempimento del concordato, unitamente al giudice delegato e al comitato dei creditori.

D’altra parte, liquidare prima i compensi significherebbe eludere i doveri di controllo che comunque gravano sul curatore anche nell’ambio del concordato, riconoscendogli una attribuzione pro futuro svincolata dall’effettiva attività da svolgere.

La Corte di Cassazione, inoltre, nella sua ordinanza si sofferma sulla determinazione dell’attivo rilevante per la liquidazione del compenso ai curatori. Nel caso in cui il fallimento si chiuda con un concordato, la liquidazione è essenzialmente ad opera di un terzo, ovvero di un soggetto diverso dal curatore: la quantificazione dell’attivo rilevante, dunque, è collegata all’effettiva percezione di utilità conseguita dai creditori.

Pertanto, nel caso di datio in solutum (ovvero, nel caso in cui un bene è attribuito direttamente a una classe di creditori) il valore di quanto loro effettivamente attribuito costituisce il parametro per stabilire la retribuzione dei curatori.

La stessa attenzione la Corte di Cassazione ha infine dedicato alla determinazione del passivo utile per la quantificazione del compenso, evidenziando che non deve ritenersi corretto considerare anche i crediti ammessi con riserva e quelli non ammessi ma con giudizi di opposizione pendenti. Questi istituti, infatti, hanno una funzione solo cautelare e provvisoria, volta ad assicurare la capienza per i creditori che, dopo l’omologazione, possono conseguire l’accertamento della spettanza del credito.

La Corte di Cassazione, pertanto, alla luce delle considerazioni richiamate, ha accolto il ricorso.

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