Accordi di ristrutturazione del debito

L’accordo di ristrutturazione del debito, disciplinato dall’articolo 182-bis L.F., è un istituto di tipo stragiudiziale che prevede, per il debitore in stato di crisi, la possibilità di effettuare degli accordi privatistici con i creditori che rappresentano almeno il 60% delle passività.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Crisi d’impresa”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la disciplina prevista dalla Legge Fallimentare in caso di accordo raggiunto tra l’imprenditore e i clienti quando l’imprenditore si trova in una situazione di crisi d’impresa.

Per poter avviare il ricorso all’accordo di ristrutturazione del debito è necessario che sussistano due presupposti:

  • presupposto oggettivo → rappresentato dallo stato di crisi del soggetto, intendendosi per tale sia la situazione di difficoltà economica e finanziaria, sia lo stato di insolvenza del soggetto debitore;
  • presupposto soggettivo → con riferimento a tale requisito, il debitore, per poter accedere a questo istituto, deve rientrare in una delle seguenti categorie di soggetti:

essere un imprenditore fallibile e, pertanto, sottostare ai requisiti di cui all’articolo 1 L.F. (“imprese soggette al fallimento e concordato preventivo”), i quali prevedono la fallibilità dei soli imprenditori commerciali, ad esclusione degli enti pubblici.

In ogni caso non sono fallibili gli imprenditori che, nei tre esercizi precedenti a quelli della domanda di fallimento, non abbiano superato i seguenti limiti dimensionali:

  • attivo patrimoniale di 300 mila euro;
  • ricavi lordi di 200 mila euro;
  • debiti, anche non scaduti, di 500 mila euro.

Essere un imprenditore agricolo, alla luce del fatto che l’articolo 23 comma 43 D.L. 98/2011 ha previsto una deroga alla disciplina fallimentare consentendo espressamente all’imprenditore agricolo (articolo 2135, comma 1, cod. civ.) in stato di crisi o di insolvenza l’accesso all’accordo di cui all’articolo 182-bis L.F.

Essere un imprenditore in possesso dei requisiti per ricorrere alla procedura di amministrazione straordinaria ovvero di liquidazione coatta amministrativa.

La finalità principe di questo istituto è il superamento della crisi d’impresa al fine di tutelare il valore economico dell’impresa e, in particolare, del complesso aziendale: gli interventi tipici di un accordo di ristrutturazione, infatti, puntano alla prosecuzione dell’attività aziendale.

Per quanto riguarda i soggetti coinvolti nell’accordo, oltre al soggetto debitore e ai creditori, rappresentati soprattutto da banche e creditori strategici, un ruolo importante è rivestito dai professionisti che lavorano alla predisposizione del piano e lo attestano.

Può accadere che avvenga l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione e successivamente sussista la  dichiarazione di fallimento dell’imprenditore, in questo caso, ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera e) L.F., tutti “gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione (…) dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis”, sono esenti dalla revocatoria fallimentare, anche se astrattamente lesivi della par condicio creditorum. Inoltre, ai sensi dell’articolo 217-bis L.F., non sono applicabili le disposizioni in materia di bancarotta fraudolenta preferenziale (articolo 216 L.F., comma terzo) e bancarotta semplice (articolo 217 L.F.): i pagamenti e le operazioni in esecuzione del piano risultano essere dunque penalmente leciti qualora siano qualificati come esecutivi dell’accordo.

Ai sensi dell’articolo 182-bis, l’imprenditore può presentare la domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione se ha raggiunto un’intesa con creditori che rappresentino almeno il 60% delle passività.

L’accordo con i creditori può essere costituito da un unico contratto, ovvero da una pluralità di accordi e, in qualunque caso, deve avere la forma di scrittura privata autenticata.

Una volta ottenuta l’omologazione, il debitore deve porre in essere tutte le azioni concordate con i creditori.

Pur se non prevista dalla normativa, è opportuno che l’esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti venga costantemente monitorata vuoi da un soggetto interno all’impresa, vuoi da un soggetto terzo, al fine di individuare il raggiungimento degli obiettivi intermedi ed eventuali scostamenti.

In caso di sopraggiunta impossibilità ad eseguire il piano originario sarà in ogni caso possibile affrontare la crisi con un diverso strumento, ovvero procedere alla modifica dell’accordo richiedendo una nuova omologazione.

Dal punto di vista civilistico, il principio OIC 6 definisce il trattamento contabile e le informazioni da inserire in nota integrativa riguardanti gli effetti di operazioni di ristrutturazioni del debito.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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