Linee guida Assirevi per la revisione volontaria dei bilanci intermedi

Con il Documento di ricerca n. 188 Assirevi definisce le linee guida per il comportamento del revisore nel caso in cui la società, benché non assoggettata ad una normativa che lo imponga ex lege, decida di predisporre e sottoporre a una revisione contabile limitata un bilancio intermedio. Ciò può avvenire sia per scopi di carattere generale, che per scopi specifici.

In particolare, nel Documento si evidenzia che l’incarico di revisione limitata di cui si tratta può riguardare:

  1. Un bilancio intermedio redatto in ottemperanza di principi contabili di generale applicazione: nel caso dei principi contabili italiani, il riferimento al Principio OIC 30;
  2. Un bilancio intermedio redatto per “scopi specifici” con l’utilizzo quindi di criteri contabili e di principi diversi da quelli utilizzati per la predisposizione del bilancio d’esercizio, oppure benché facenti riferimento ai precetti di cui all’OIC 30, ricorrendo ad un’informativa più semplificata.

Si rammenta che l’OIC 30 prevede che nei bilanci intermedi gli schemi da adottare sono quelli previsti per il bilancio d’esercizio, anche se è possibile aggregare alcune voci a condizione che ciò non alteri in modo significativo l’intellegibilità dei prospetti contabili. In merito poi al contenuto della Nota integrativa, più precisamente chiamata nei bilanci intermedi la “nota illustrativa”, l’OIC 30 prevede che può essere ridotto a quelle informazioni ritenute essenziali per non fuorviare il lettore del bilancio, fornendo peraltro anche alcune indicazioni tecniche. Non è infine richiesta una relazione intermedia sulla gestione, in termini di elemento essenziale del bilancio intermedio secondo l’OIC 30.

Assirevi sottolinea che quando il bilancio intermedio viene redatto per scopi specifici, o comunque quando non sono ottemperate le prescrizioni statuite dai principi di generale accettazione, la relazione del revisore dovrà contenere una limitazione alla distribuzione ed all’uso; in assenza di tale limitazione, non è possibile emettere la relazione da parte del revisore. Quando invece il bilancio intermedio è redatto in ottemperanza ai principi contabili di generale accettazione, normalmente la relazione del revisore non è soggetta a particolari clausole di restrizione all’uso o alla circolazione, a meno che ciò non sia previsto nell’incarico.

Sotto il profilo tecnico, Assirevi sottolinea poi che l’attività di revisione limitata sarà informata al principio di revisione internazionale ISRE 2410 quando il revisore ha l’incarico di revisione legale dei conti della società, ed invece al principio di revisione internazionale ISRE 2400 quando il lavoro viene svolto da un revisore che non ha l’incarico di revisione legale del bilancio.

Sempre in merito alla formulazione tecnica del giudizio del revisore sul bilancio intermedio, le conclusioni espresse saranno informate alla “negative assurance” in merito alla conformità del bilancio intermedio e della nota illustrativa ai criteri dettati dal Principio contabile OIC 30 (ovviamente, per le società che adottano i principi contabili italiani).  

Quando poi il revisore sia chiamato a svolgere un incarico di revisione limitata su un bilancio intermedio redatto per scopi specifici, potrà fare riferimento anche alle indicazioni del Documento Assirevi n. 178R del 2014. In queste circostanze, la relazione del revisore dovrà contenere un richiamo di informativa diretto ad avvertire l’utilizzatore della relazione che il bilancio intermedio è redatto in conformità ad un quadro normativo con scopi specifici e che di conseguenza può non essere adatto ad altri scopi, nonché conterrà una limitazione all’uso ed alla circolazione della relazione stessa.

Il Documento di Assirevi si completa poi con una serie di schemi di relazione di revisione a bilanci intermedi di sicura ed apprezzabile utilità pratica.

 

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