Enasarco e FIRR per agenti e rappresenti di commercio

Gli agenti ed i rappresentanti sono gli intermediari di cui una azienda si serve per collocare i propri prodotti sul mercato, essi sono remunerati a provvigione e sono soggetti a contributi Enasarco.

I contributi Enasarco, si calcolano su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, quindi, sono dovute sulle:

  • provvigioni maturate,
  • somme corrisposte a titolo a titolo di concorso o rimborso delle spese,
  • premi di produzione,
  • indennità di mancato preavviso.

Restano escluse le somme documentate e anticipate dall’agente in nome e conto della controparte.

La misura 2014 del contributo è del 14,20% da dividersi al 50 per cento tra ditta mandante ed agente e tiene conto di massimali minimi e massimi stabiliti, per il 2014, come segue:

CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE ENASARCO

  AGENTI E RAPPRESENTATI MONOMANDATARI AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI
Minimale contributivo 834,00 417,00
Massimale provvigione 35.000,00 23.000,00
Massimale contributivo 4.970,00 3.266,00

Il contributo va versato sulla base dei trimestri di competenza entro il 20 del secondo mese successivo.

Se l’agente esplica la sua attività con la forma della società di capitale si dovrà versare un contributo al fondo assistenza, a completo carico del preponente, nelle misure che seguono:

CONTRIBUZIONE FONDO ASSISTENZA ENASARCO

Provvigioni

Aliquota

Fino a euro 13.000.000

3,20%

Da euro 13.000.000,01
a euro 20.000.000

1,60%

Da euro 20.000.000,01
a euro 26.000.000

0,80%

Da euro 26.000.000,01 in poi

0,30%

Anche in questo caso il contributo va versato sulla base dei trimestri di competenza entro il 20 del secondo mese successivo.

Vediamo come contabilizzare il rapporto con l’agente.

Nel momento in cui si riceve fattura per le provvigioni maturate il mandante rileverà come segue le provvigioni passive:

Diversi a Diversi 12.000,00

a Debiti v/fornitori 11.290,00

a Debiti vs Enasarco 710,00

Provvigioni passive 10.000,00

Iva a credito 2.000,00

Successivamente verrà effettuata la liquidazione dell’Enasarco per la parte carico ditta:

Contributi Enasarco a Debiti vs Enasarco 710,00

L’azienda si occuperà quindi di versare il dovuto all’agente:

Debiti v/fornitori a Diversi 11.290,00

a Erario c/ritenute 1.150,00

a Banca c/c 10.140,00

Alla conclusione del rapporto di agenzia all’agente spettano le indennità di fine rapporto (artt 1751 e 1751 bis del c.c.)

Fanno parte di tali indennità quelle erogate dall’Enasarco, ci riferiamo in particolare al FIRR.

Il Firr è calcolato sulla base del totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente, tenuto conto della tipologia del mandato, mono o plurimandatario, del numero di mesi di durata del rapporto e delle aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi.

Al 31 dicembre la casa mandante deve rilevare l’accantonamento FIRR dell’anno, l’accantonamento troverà allocazione, con la scrittura che segue, nel conto economico alla voce B7:

Accantonamento FIRR a Debiti vs Enasarco 26.000,00

Successivamente il Firr dovrà essere versato, la scrittura contabile sarà la seguente:

Debiti vs Enasarco a Banca c/c 26.000,00

Può tuttavia succedere che il rapporto di agenzia venga interrotto nel corso dell’anno, in tale situazione la casa mandante dovrà contabilizzare il contributo spettante all’agente per la parte di anno dal 1° gennaio al giorno dell’interruzione, in questo caso però il debito sarà verso l’Agente e non verso l’Enasarco, la scrittura contabile sarà la seguente:

Accantonamento FIRR a Debiti vs Agente 2.000,00

Successivamente tale quota di Firr dovrà essere versata, al netto della ritenuta del 20%[1], la scrittura contabile sarà la seguente:

Debiti vs Agente a Diversi 2.000,00

a Erario c/ritenute 400,00

a Banca c/c 1.600,00

Ricordiamo che fiscalmente le indennità liquidate subiscono un diverso trattamento, a seconda che il soggetto percettore sia persona fisica, società di persone o società di capitali.

Le indennità percepite da persona fisica costituiscono reddito di lavoro autonomo, come previsto dall’art.53 c.2 lett. e) del TUIR, esse sono quindi soggette a tassazione separata ai sensi dell’art.17 c.1 lett. d) del TUIR, con opzione per la tassazione ordinaria. Sull’importo erogato viene applicata una ritenuta d’acconto del 20%.

Se l’indennità è percepita da una società di persone essa non concorre alla formazione del reddito della società, ma viene assoggettata a tassazione separata in capo ai soci nell’anno di percezione ai sensi dell’art. 56 c.3 lett. a) del TUIR. Anche in questo caso l’importo erogato è assoggettato a ritenuta d’acconto del 20%.

Infine se la l’indennità è percepita da una società di società di capitali concorrerà, secondo il principio di competenza, alla determinazione del reddito da assoggettare ad IRES.


[1] Solo per agenti persone fisiche o organizzati come società di persone.

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