Contabilizzazione al 30 novembre del diritto CCIAA

Il termine di versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio dalle aziende ivi iscritte coincide con quello previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di differire il pagamento ai successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Ne consegue che i soggetti interessati, ovverosia:

  • le imprese individuali,
  • le società di persone,
  • le società di capitali e
  • gli altri soggetti obbligati,

all’atto del pagamento della prima rata di acconto delle imposte sul reddito devono aver calcolato e versato, sulla base di apposite aliquote a scaglioni applicabili al fatturato Irap, la quota di tributo dovuta alla CCIAA di appartenenza.

Con il termine per il versamento del primo acconto, di norma, l’obbligo verso le Camere di commercio si può quindi dire concluso, tuttavia, lo scorso 29 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 il decreto del MiSE datato 22 maggio 2017, con il quale è stato predisposto l’incremento della misura del diritto camerale annuo per il triennio 2017-2018 e 2019, maggiorazione applicabile qualora le stesse CCIAA abbiano presentato programmi e progetti, condivisi con le Regioni, con la finalità di promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.

Ne è derivato che ben 79 Camere di commercio hanno richiesto ed ottenuto tale maggiorazione; la loro elencazione è contenuta nell’allegato A al decreto.

Considerato che la relativa data di pubblicazione era a ridosso della scadenza e considerato che a tale data era lecito pensare che molte aziende avessero già calcolato e anche versato il diritto dovuto, il decreto del MiSE ha stabilito che le imprese che avessero già provveduto a versare l’importo per il 2017 possono adeguare il relativo versamento procedendo a un conguaglio per differenza (e quindi sostanzialmente versando la maggiorazione) entro il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte redditi, ovvero entro il prossimo 30 novembre, senza alcuna maggiorazione.

Ne consegue che per il 2017 il diritto camerale doveva/deve essere versato:

  • quanto alla quota “ordinaria”, entro il 30 giugno o comunque con il versamento del primo acconto delle imposte sul reddito;
  • quanto alla quota maggiorata del 20%, entro il termine per la scadenza del versamento del secondo acconto, senza maggiorazione.

Contabilmente la rilevazione eseguita tanto in concomitanza del primo acconto che al 30 novembre segue il pagamento e assume la seguente forma:

Diritto camerale (ce)                             a                             Banca c/c (sp)

Il diritto camerale trova allocazione nella voce B.14 Oneri diversi di gestione e risulta deducibile dalle imposte sul reddito.

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