Il nuovo OIC 24 regola l’ammortamento dell’avviamento

A partire dai bilanci dell’anno solare 2016 – precisamente, dai i bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2016 – entra in vigore il nuovo testo del n. 6), dell’articolo 2426, cod. civ., in tema di iscrizione in bilancio e di ammortamento dell’avviamento. La nuova versione definitiva del principio contabile OIC 24, in merito alle disposizioni di prima applicazione, prevede l’applicazione “retroattiva” della nuova disposizione secondo le regole indicate nell’OIC 29; tuttavia, è consentito, mediante un’opzione da esplicitare nella Nota integrativa, adottare un’applicazione “prospettica” dei nuovi criteri di ammortamento dell’avviamento. Ciò significa che nei bilanci 2016 sarà consentito, previa opzione, applicare i nuovi criteri solo agli avviamenti sorti a partire dal 2016 e proseguire la contabilizzazione secondo la disciplina ed il principio contabile precedenti per gli avviamenti già in essere.

Dal confronto fra il testo del n. 6) dell’articolo 2426, cod. civ., prima e dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015, si coglie quanto segue.

I presupposti per l’iscrizione dell’avviamento nel bilancio d’esercizio non cambiano:

  1. può essere iscritto solo nei limiti in cui è stato sostenuto per esso un costo;
  2. deve trattarsi di un avviamento “acquisito a titolo oneroso”;
  3. occorre che consti il consenso del Collegio sindacale, ove esistente.

Riguardo all’ammortamento, la norma ne fissava la durata, di regola, in 5 anni; la nuova disposizione stabilisce invece che l’avviamento, di regola, deve essere ammortizzato secondo la sua “vita utile” alla cui misurazione sono quindi chiamati gli amministratori della società.

A questa regola, poi, sia la vecchia che la nuova norma prevedono una deroga: ma, mentre nel precedente assetto normativo l’ammortamento superiore ai 5 anni era consentito dandone menzione in Nota integrativa, ed in una misura che comunque non poteva superare la “durata per l’utilizzazione”, secondo il testo in vigore dal 2016 l’approccio è decisamente rovesciato: la regola è che il redattore del bilancio deve fissare la durata del periodo d’ammortamento misurandone la “vita utile”, e solonei casi eccezionali” in cui non è possibile stimare “attendibilmente” la vita utile, il periodo di ammortamento viene fissato in un lasso temporale che non può essere superiore a 10 anni.

Inoltre, secondo la nuova disciplina, la durata del periodo di ammortamento deve essere sempre “spiegata” nella Nota integrativa.

Dal confronto poi fra il vecchio ed il nuovo testo del principio contabile OIC 24 traiamo i seguenti spunti più rilevanti:

  • la vita utile dell’avviamento è stabilita al momento della sua rilevazione iniziale e, secondo l’OIC 24, essa non può essere più modificata negli esercizi successivi. L’avviamento potrà così essere soggetto solo a svalutazione per perdita durevole di valore secondo le modalità descritte nell’OIC 9;
  • anche il nuovo OIC 24 conferma che 20 anni è la massima vita utile stimabile in ogni caso per l’avviamento;
  • nel nuovo OIC 24, al par. 68, sono indicati alcuni “utili punti di riferimento” che il redattore del bilancio può assumere nel processo di stima della vita utile dell’avviamento;
  • l’OIC 24 precisa poi che periodi di ammortamento dell’avviamento superiori a 10 anni sono consentiti solo ove l’impresa sia in grado di supportare tale stima con “fatti e circostanze oggettivi”, da menzionare adeguatamente nella Nota integrativa;
  • poi, quando, in “casi eccezionali”, non è possibile stimare la vita utile, secondo l’OIC 24 l’avviamento si ammortizza in un periodo non superiore ai 10 anni; il testo precedente, basandosi su un diverso tessuto normativo, avrebbe invece fissato questo termine a 5 anni, in quanto lo schema prevedeva i 5 anni di ammortamento, salvo periodi superiori se motivati. Ora, invece, se eccezionalmente la vita utile non può essere stimata, allora l’ammortamento è fissato dall’OIC 24 in un periodo non superiore 10 anni.

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