Nuovo Principio contabile OIC 20: valutazione dei titoli di debito non immobilizzati e “valore desumibile dall’andamento del mercato”

La nuova edizione del Principio contabile OIC 20 intitolato “Titoli di debito”, approvato in versione definitiva lo scorso mese di giugno, si applicherà ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, pur essendone consentita anche un’applicazione anticipata.

Con riguardo alla valutazione di fine esercizio dei titoli di debito, l’OIC 20 si sofferma sul principio secondo il quale i titoli non immobilizzati sono valutati in base al minore fra il costo di acquisto, aumentato degli oneri accessori, ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

Il Codice civile non fornisce indicazioni specifiche riguardo alla identificazione del mercato di riferimento e alle modalità di quantificazione del valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato; l’OIC 21 fornisce quindi alcune indicazioni utili ad individuare in modo appropriato un riferimento temporale ragionevolmente espressivo di un “andamento” del mercato alla data del bilancio d’esercizio. I riferimenti temporali utili a tale fine sono essenzialmente:

  • la data di fine esercizio: si tratta di un dato puntuale, senza dubbio
    oggettivo e libero da condizionamenti discrezionali, ma che incorpora il limite rappresentato dal fatto che la quotazione di un titolo in una giornata potrebbe essere
    condizionata da fattori occasionali che rendono quel valore non adeguatamente espressivo di un vero e proprio “andamento del mercato”.
  • un
    periodo antecedente la data di chiusura del bilancio, e di
    durata ragionevolmente congrua: in tale circostanza, il valore sarebbe determinato come
    media di tale periodo che potrebbe essere individuato nel mese. In particolari circostanze di mercati caratterizzati da ingenti flessioni, il periodo di riferimento potrebbe essere ridotto proprio per aumentarne il grado di effettiva significatività.

Anche l’andamento del mercato del periodo successivo alla chiusura dell’esercizio rappresenta un’informazione utile per la valutazione di fine anno; qualora le quotazioni espresse dal mercato dopo la chiusura dell’esercizio manifestassero un chiaro deterioramento dell’emittente, potrebbe allora ritenersi più che plausibile che tale deterioramento esistesse già alla fine dell’esercizio, così da doverne tenere conto in sede di valutazione di bilancio.

È chiaro che la situazione si complica quando il titolo non ha un mercato di riferimento, per cui occorre applicare tecniche valutative dirette a rappresentare in modo obiettivo il valore ritraibile dalla vendita del titolo alla data di bilancio.

Se il titolo fosse stato ceduto nei primi mesi dell’esercizio seguente, e comunque prima della data di predisposizione del bilancio, il valore tratto dalla vendita rappresenterebbe l’importo da prendere come riferimento per la valutazione del titolo stesso alla data di chiusura dell’esercizio.

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