La consulenza “al volo” è fonte di responsabilità professionale

Prendo spunto dal commento alla sentenza n. 13007 del 23 giugno 2016 apparso su Euroconferencenews lo scorso 25 giugno, per fare il punto della situazione sulla responsabilità professionale o meglio per comprendere quali siano gli elementi che possono costituire fonte di responsabilità professionale.

La Cassazione con la sentenza n. 24213 del 27.11.2015 ci ha rammentato che l’articolo 2043 cod. civ. prevede che ciascuno è responsabile del danno causato ad altri con una condotta colposa o dolosa. Mentre non esistono dubbi circa la necessità di risarcimento del danno causato da condotta dolosa, qualche dubbio residua per le condotte colpose.

Secondo i Supremi Giudici la colpa di cui all’articolo 2043 cod. civ., “…consiste nella deviazione da una regola di condotta”, costituita, non solo dal mancato rispetto di una la norma giuridica, ma, (sentite bene) “… quale mancata applicazione di una doverosa cautela”.

Ed è quindi proprio tale doverosa cautela che deve contraddistinguere la condotta del professionista in relazione agli adempimenti che gli vengono richiesti.

L’accertamento della colpa si fonda quindi sull’accertamento della violazione delle norme giuridiche o di comune prudenza, accertamento che va compiuto alla stregua dell’articolo 1176 cod. civ., pacificamente applicabile anche alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale (ex multis, Cassazione sentenza n. 17397 del 08/08/2007).

Se ribaltiamo tale insegnamento sulla sentenza della Cassazione n. 13007, avremo che il collega non avrebbe utilizzato la necessaria prudenza, poiché avrebbe dovuto informare il cliente, circa la necessità di avere un difensore abilitato nelle giurisdizioni superiori, onde valutare la possibilità di (far) proporre ricorso per Cassazione.

In verità dalla lettura integrale della sentenza si evince con chiarezza che l’orologiaio si era rivolto al dottore commercialista (che non era il precedente difensore) senza avergli preventivamente fornito il fascicolo di causa da cui era scaturita la sentenza di condanna; insomma, probabilmente l’orologiaio aveva richiesto un parere al collega su di un argomento non conosciuto, dal collega, così come succede spesso nei corridoi dei nostri studi professionali.

Mi riferisco alle richieste abbastanza usuali dei clienti, che al solo fine di evitarsi la parcella ci richiedono il (semplice) parere professionale “al volo, (“… ci da un’occhiata dottore …”), il quale non solo non si può seriamente dare, ma che da oggi può anche costituire fonte di danno con conseguente obbligo di risarcimento.

Tutti noi infatti sappiamo quali e quante cautele vadano utilizzate nella gestione del contenzioso, che, contrariamente a quanto si pensi, non è figlio di un di(ritt)o minore, perché incide direttamente sulla vita degli imprenditori e molto spesso assorbe gran parte della vita dei professionisti.

Il danno, ci insegna la Suprema Corte, andrà valutato diversamente a seconda che esso sia la conseguenza dell’inadempimento di obbligazioni comuni oppure la conseguenza dell’inadempimento di una attività professionale. Nel primo caso, il parametro della valutazione della condotta del responsabile del danno, va ricercato nel comportamento che avrebbe tenuto il cittadino medio ovvero il bonus pater familias: vale a dire “ la persona di normale avvedutezza, formazione e scolarità”. Mentre nel secondo caso, e cioè in quello dei danni causati nell’esercizio di una attività professionale, il parametro di valutazione della condotta del responsabile del danno, va ricercato nel comportamento che avrebbe tenuto un ideale professionista medio e cioè per dirla con le parole della Corte il c.d. “homo eiusdem generis et condicionis”.

Meditate quindi colleghi sul concetto di prudenza, ma soprattutto sappiate che quando affermate o meglio quando non affermate che il ricorso è di esclusiva pertinenza di un Cassazionista, rischiate di essere chiamati a risarcire il danno.

 

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