Antiriciclaggio: applicazione regole tecniche rinviata al 1° gennaio 2020

Il Consiglio Nazionale ha deliberato di differire al 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale dovranno considerarsi vincolanti le regole tecniche antiriciclaggio emanate lo scorso gennaio.

A darne notizia è lo stesso CNDCEC, con l’informativa n. 68/19 del 17 luglio, pubblicata nella giornata di ieri.

Il differimento si è reso necessario in considerazione:

  • dell’imminente emanazione delle disposizioni di modifica del D.Lgs. 231/2007 in esito al processo di recepimento della Direttiva n. 20018/843 (cd. V Direttiva antiriciclaggio),
  • della recente diffusione dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2018 (ovvero della prima analisi nazionale emanata dopo l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 90/2017).

D’altra parte, il termine inizialmente individuato, pari a sei mesi (e scadente quindi il prossimo 23 luglio), era stato determinato al fine di poter formare adeguatamente gli iscritti mediante corsi e-learning, nonché fornire strumenti operativi (in particolare, Linee guida) idonei a consentire la corretta applicazione delle regole tecniche: le richiamate novità impongono però, ovviamente, un aggiornamento delle Linee guida, nonché degli ulteriori strumenti tesi a favorire la corretta applicazione degli obblighi antiriciclaggio.

Le stesse Linee Guida del CNDCEC, pubblicate il 22.05.2019 avevano anticipato tale possibile differimento, in considerazione della mancata pubblicazione (all’epoca della diffusione del documento) dell’analisi nazionale del rischio, di cui si rende necessario tener conto nell’ambito della procedura di autovalutazione del rischio.

Anche la Banca d’Italia, nel Provvedimento avente ad oggetto “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo” ha individuato il termine del 1° gennaio 2020 quale data a decorrere dalla quale scattano gli obblighi di autovalutazione del rischio.

Giova infatti ricordare che, anche con le regole tecniche del CNDCEC, è stato previsto un nuovo adempimento, che si sostanzia in una valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso all’attività professionale del soggetto obbligato (c.d. “autovalutazione del rischio”).

A tal fine si rende necessario valutare:

  • il rischio inerente all’attività,
  • la vulnerabilità.

La valutazione del rischio inerente richiede un’analisi del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposto il soggetto obbligato in relazione dell’attività svolta: nell’ambito di tale valutazione il soggetto obbligato deve tener conto dei fattori di rischio connessi alla tipologia della clientela, all’area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai servizi professionali offerti.

Il professionista deve inoltre necessariamente tener conto anche del livello di rischio associato a ciascun cliente.

L’analisi della vulnerabilità, invece, come specificato nelle Linee guida, richiede una “valutazione dell’idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e di controllo concretamente implementati dal soggetto obbligato rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità nei presidi”.

La valutazione del rischio inerente e l’analisi della vulnerabilità consentono al professionista di valutare il rischio residuo, ovvero il rischio a cui lo stesso rimane esposto, e che richiede quindi azioni correttive al fine di mitigarlo.

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