Il recesso dallo Studio Associato e la concorrenza del socio receduto

Come illustrato più approfonditamente in un nostro precedente contributo (https://mpopartners.com/articoli/recesso-studio-associato-quadro-normativo-civilistico-fiscale/), al recesso del socio dallo Studio Associato si ritengono applicabili, per analogia, gli artt. 2285 e ss. c.c., che disciplinano il recesso del socio dalla società semplice ( e quindi da una società di persone in generale, in forza dei rinvii operati dagli artt. 2293 e 2315 c.c.).

L’associato che recede, pertanto, ai sensi dell’art. 2289 c.c. ha diritto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della sua quota, sulla base alla situazione patrimoniale della società (nel nostro caso: dello Studio) nel giorno in cui si verifica lo scioglimento (oltre al diritto/dovere di partecipare agli utili o alle perdite relative alle operazioni ancora in corso).

Un peso notevole nella valutazione/liquidazione è dato dalla valorizzazione dell’avviamento dello Studio.

Ciò nonostante  la legge non configura automaticamente, in capo al socio uscente, un divieto di concorrenza.

Detto obbligo può sussistere, per certo, solo in caso di espressa previsione nello statuto/atto costitutivo dello Studio.

Prendendo le mosse da una pronuncia della Cassazione (sent. n. 14471 del 2014) è lecito domandarsi se si possa anche ipotizzare un divieto di concorrenza in un caso particolare.

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