In G.U. il D.Lgs. 13/9/2024, n. 136, correttivo del Codice della crisi d’impresa

Con il D.Lgs. 136/2024, c.d. terzo Decreto correttivo del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre scorso, il Legislatore ha introdotto consistenti modifiche al Codice.

Di seguito riportiamo alcune delle principali novità contenute nei 57 articoli di cui si compone il D.Lgs. 136/2024.

Composizione negoziata della crisi (articolo 5):

  • le imprese possono accedere alla composizione negoziata anche in presenza di uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario;
  • sono modificati i criteri per la scelta e la remunerazione dell’esperto;
  • l’accesso alla composizione negoziata non implica di per sé una diversa classificazione del credito e l’eventuale decisione di sospensione o revoca delle linee di credito deve essere specificamente motivata;
  • è previsto un accordo transattivo specifico per le Agenzie fiscali.

Anticipata emersione della crisi (articolo 7): oltre agli organi di controllo societari, anche i revisori legali sono incaricati di segnalare all’organo amministrativo situazioni di crisi emergente.

Liquidazione controllata (articolo 10):

  • l’accesso alla liquidazione controllata è esteso fino a un anno dalla cessazione dell’attività;
  • viene introdotta una deroga al limite annuale per gli imprenditori individuali, per facilitare l’esdebitazione.

Cram-down fiscale (articolo 16, comma 6): il Tribunale può omologare un accordo di ristrutturazione anche in caso di dissenso del creditore pubblico, in presenza di determinati presupposti.

Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (articolo 17): oltre a estendere la disciplina della transazione fiscale al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, vengono modificate le regole per facilitare il trasferimento dell’azienda prima dell’omologazione del piano.

Modifiche per il concordato preventivo (articoli 21-26):

  • il valore della liquidazione viene definito come corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti;
  • viene ridotta al 5% la soglia minima di creditori necessaria per presentare proposte concorrenti;
  • sono introdotte nuove tutele per i contratti pendenti durante le trattative del concordato.

Liquidazione giudiziale (articoli 28-43): vengono introdotte modifiche riguardanti la gestione dei contratti preliminari di vendita di immobili, i rapporti di lavoro subordinato e la possibilità per il curatore di cedere azioni risarcitorie e recuperatorie.

Esdebitazione (articoli 42 e 43): viene introdotta una sospensione della decisione di esdebitazione in caso di procedimenti penali in corso.

Gruppi di imprese (articoli 44-46): è introdotta la possibilità di proporre unitariamente proposte di transazione sui crediti tributari e contributivi. È possibile, inoltre, procedere alla separazione le procedure di gruppo in caso di conflitto di interessi.

Soggetti incaricati dall’Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo (art. 50): sono modificati i requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco (non più albo) degli incaricati delle funzioni di gestione e controllo, nonché ai criteri di nomina da parte dell’Autorità giudiziaria. In particolare, costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione un aggiornamento biennale, acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali o da un’Università pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti. Per i professionisti iscritti agli Ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dell’aggiornamento biennale è ora di 18 ore (anziché le precedenti 40 ore).

 

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