Formazione revisori 2026-2028: regole più stringenti per enti e trasmissione dei crediti

La Sintesi AI è redatta con l’ausilio di Normo.ai, piattaforma editoriale basata su tecnologie di intelligenza artificiale, e sottoposta a revisione e validazione scientifica da parte di Euroconference.

La Circolare MEF-RGS n. 15 del 7 settembre 2026 disciplina il triennio formativo 2026-2028 e sostituisce le istruzioni del precedente periodo. La notizia è operativa: viene rafforzata la “catena” con cui i crediti nascono (corsi ed enti), si certificano (presenze e fruizione) e arrivano al Registro (flussi periodici e termine finale). Il professionista deve gestire la formazione come adempimento annuale, senza compensazioni intra-triennio, e con attenzione ai flussi ufficiali di comunicazione dei crediti.

In sintesi

Che cosa è successo

Con la Circolare n. 15/2026 il MEF (RGS – Ispettorato Generale di Finanza) detta le istruzioni operative per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua nel triennio 2026-2028, dichiarando superate le precedenti istruzioni riferite al triennio 2023-2025.

Perché è importante

L’adempimento formativo viene trattato, nei fatti, come un processo “a filiera controllata”:
a monte, requisiti e responsabilità degli enti che erogano; a valle, regole stringenti su chi comunica i crediti al Registro e entro quando.

In questo impianto, il revisore non può trasmettere autonomamente al Ministero le attestazioni relative ai corsi erogati da enti accreditati o Albi quando la comunicazione non arriva correttamente: la posizione formativa si regge sui flussi ufficiali.

Cosa prevede nella pratica

1. Annualità senza compensazioni: la pianificazione non è recuperabile a fine triennio.

    La Circolare ribadisce un punto che impatta la gestione: il requisito è annuale, non “a saldo” sul triennio. Sul piano normativo l’obbligo è strutturato su almeno 20 crediti per anno (60 nel triennio) e, per i soggetti abilitati alla rendicontazione di sostenibilità, a decorrere dall’anno successivo all’abilitazione, su almeno 25 crediti per anno con vincoli di contenuto.

    2. Canali formativi utilizzabili, con regole puntuali di fruizione e tracciamento.

      Resta l’impianto a tre canali (FAD MEF; enti accreditati; formazione degli Albi riconosciuta equivalente). La Circolare conferma e dettaglia “come” si matura il credito: sulla FAD MEF serve il completamento del modulo e il superamento del test con almeno il 70% di risposte esatte; per gli enti e gli Albi viene enfatizzata la verifica dell’effettiva partecipazione e della fruizione personale.

      3. Accreditamento: requisiti organizzativi puntuali e stop esplicito alle deleghe.

        Per gli enti accreditati, la Circolare esplicita il divieto di affidare o delegare a terzi l’erogazione, con conseguenze sul riconoscimento dei crediti e sull’accreditamento, e precisa i requisiti organizzativi e quelli relativi ai docenti, con istruttoria basata su schede standard e coerenza puntuale con il programma annuale.

        4. Comunicazione dei crediti: il “collo di bottiglia” è la trasmissione ufficiale.

          Il documento insiste su tre elementi operativi:

          • trasmissione almeno trimestrale;
          • termine finale del 31 marzo dell’anno successivo per i crediti dell’annualità;
          • irrilevanza, ai fini del riconoscimento, delle trasmissioni tardive oltre quel termine.

          Inoltre, viene riaffermato un principio chiave: non è il revisore il soggetto legittimato a trasmettere attestazioni al MEF quando la formazione è erogata da enti accreditati o da Albi; la prova e la tracciatura passano dai soggetti “di sistema”.

          Cosa non cambia

          La formazione continua resta obbligatoria per gli iscritti al Registro in logica triennale, con soglia minima annuale e controlli ministeriali sull’assolvimento.

          In caso di inadempimento, resta il collegamento al procedimento sanzionatorio, nel quale la dimostrazione dell’assolvimento passa per le attestazioni dei soggetti previsti dal sistema, quali enti accreditati e Albi.

          Obblighi e scadenze

          Crediti annui: almeno 20 per anno, per un minimo di 60 nel triennio; per i revisori abilitati alla rendicontazione di sostenibilità, a decorrere dall’anno successivo all’abilitazione, almeno 25 per anno, di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti la revisione legale e almeno 10 nelle materie caratterizzanti la sostenibilità.

          Flusso dei crediti al MEF: invio periodico, almeno trimestrale, e termine ultimo di trasmissione dei crediti annuali entro il 31 marzo dell’anno successivo, secondo le istruzioni operative della Circolare.

          Attenzione a

          Rischio di mancato riconoscimento per flussi tardivi o incompleti: la posizione formativa dipende dalla comunicazione dell’ente o dell’Albo nei tempi e nei formati richiesti. Il revisore può sollecitare il soggetto formatore, ma non sostituirsi a esso nella trasmissione.

          Ripetizione dei corsi: la Circolare esclude l’acquisizione di ulteriori crediti per la ripetuta partecipazione al medesimo corso nel triennio. È possibile maturare nuovi crediti frequentando corsi sulla stessa materia soltanto se erogati da enti diversi o attraverso canali formativi differenti e caratterizzati da contenuti diversi.

          Segmentazione delle ore e dei crediti: vengono richiamati criteri di attribuzione “ragionevoli” e la non valorizzazione di frazioni di credito; la progettazione degli eventi, lato enti, e la selezione, lato revisori, incidono direttamente sull’effettiva contabilizzazione.

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