Carburanti agricoli: credito d’imposta, limiti e utilizzo entro fine anno

La Sintesi AI è redatta con l’ausilio di Normo.ai, piattaforma editoriale basata su tecnologie di intelligenza artificiale, e sottoposta a revisione e validazione scientifica da parte di Euroconference.

Il decreto MASAF 24 luglio 2026 rende concretamente fruibile il credito d’imposta per gasolio e benzina acquistati dalle imprese agricole tra marzo e maggio 2026. La misura, riconosciuta fino al 20% della spesa, è gestita da AGEA tramite piattaforma telematica, nel limite delle risorse disponibili e del tetto di 50.000 euro per impresa. Il credito è utilizzabile solo in compensazione entro il 31 dicembre 2026, con regole puntuali su cumulo e controlli.

In sintesi

Il decreto 24 luglio 2026 del MASAF, di concerto con il MEF, attua l’art. 8-ter del D.L. 38/2026 e disciplina le modalità attuative del contributo straordinario, in forma di credito d’imposta, per l’acquisto di carburanti destinati alle attività agricole nel periodo 1° marzo – 31 maggio 2026.

La novità centrale è la definizione del meccanismo concreto di accesso e fruizione: soggetti ammessi, spese agevolabili, tetti UE e nazionali, procedura di domanda tramite AGEA, utilizzo in F24 e controlli coordinati con Agenzia delle Entrate.

Misura del beneficio e tetti

Il credito è riconosciuto:

  • fino al 20% della spesa per gasolio e benzina, al netto IVA;
  • nel limite complessivo di 90 milioni di euro per il 2026;
  • nel rispetto del tetto UE di 50.000 euro per impresa, previsto dal quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (Comunicazione C/2026/2593).

L’aliquota effettiva potrà essere inferiore al 20%: se la somma dei crediti teorici supera le risorse disponibili per la concessione degli aiuti, AGEA ridetermina proporzionalmente la percentuale applicabile, fermo restando il limite individuale di 50.000 euro.

Platea e spese ammissibili

Possono accedere al beneficio le imprese agricole, a prescindere da forma giuridica e regime contabile, che risultino “agricoltori in attività” ai sensi del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Sono ammissibili solo i consumi di gasolio e benzina impiegati:

  • per l’alimentazione di mezzi e macchine agricole (trattori, macchine operatrici, motopompe, gruppi elettrogeni agricoli, sollevatori telescopici ad uso esclusivo agricolo, ecc.);
  • per il riscaldamento di serre destinate a coltivazioni orticole.

Restano esclusi carburanti per autovetture, trasporto commerciale non agricolo e attrezzature non direttamente connesse al ciclo produttivo.

Sono invece escluse dalla misura le imprese:

  • destinatarie di ordini di recupero pendenti per aiuti di Stato illegittimi non rimborsati;
  • già in difficoltà ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 al periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026 (salve le deroghe per micro e piccole imprese previste dal quadro temporaneo).

Procedura AGEA e tempi

AGEA è individuata come soggetto gestore dell’intero incentivo: riceve le domande, istruisce le pratiche, calcola l’aliquota effettiva, definisce gli importi concessi e cura i controlli.

La domanda:

  • si presenta solo via piattaforma telematica AGEA;
  • può essere trasmessa anche tramite CAA delegati;
  • è ammessa entro finestre individuate da istruzioni operative AGEA (almeno 20 giorni), comunque non oltre il 30 settembre 2026.

Nella domanda, resa in forma di dichiarazione sostitutiva, l’impresa indica:

  • dati anagrafici;
  • ammontare delle spese marzo‑maggio 2026 e contributo teorico;
  • eventuali altri aiuti riferiti agli stessi costi e relativa compatibilità con i limiti UE;
  • destinazione agricola dei carburanti;
  • assenza di ordini di recupero pendenti e di status di impresa in difficoltà (salve deroghe).

È obbligatoria l’allegazione delle fatture di acquisto del periodo agevolato. Entro i termini AGEA è possibile sostituire integralmente la domanda o rinunciare al credito.

Concluse le istruttorie, AGEA determina:

  • l’ammontare complessivo delle richieste ammissibili;
  • l’aliquota effettiva (20% o ridotta);
  • il credito concesso a ciascun beneficiario.

L’esito è formalizzato in un provvedimento pubblicato sul sito AGEA, che vale come comunicazione individuale.

Fruizione del credito ed effetti fiscali

Il credito:

  • è utilizzabile solo in compensazione nel modello F24, tramite servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • è fruibile dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento AGEA;
  • deve essere integralmente utilizzato entro il 31 dicembre 2026, senza possibilità di riporto.

AGEA trasmette preventivamente all’Agenzia delle Entrate, via SID, l’elenco delle imprese ammesse e gli importi concessi; l’Agenzia restituisce i dati sugli utilizzi in compensazione.

Il modello F24 è scartato se l’importo compensato eccede il credito fruibile risultante dai flussi. Non si applicano i limiti generali all’utilizzo dei crediti d’imposta.

Il credito:

  • non concorre alla formazione del reddito né della base IRAP;
  • non rileva ai fini dei limiti di deducibilità ex artt. 61 e 109, c. 5, TUIR.

Questo effetto va considerato nel calcolo del cumulo per non superare il costo agevolabile.

Cumulo, controlli e recuperi

Il credito:

  • è soggetto alle regole europee di cumulo con altri aiuti di Stato e con gli aiuti “de minimis”, nel rispetto dei massimali e delle intensità di aiuto applicabili e senza sovracompensazione dei medesimi costi;
  • è cumulabile con altri aiuti di Stato su costi diversi o sugli stessi costi, purché non coprano le medesime quote di spesa e restino entro le intensità massime, con base calcolata al netto degli altri aiuti;
  • è cumulabile con misure non qualificabili come aiuti di Stato, entro il limite delle spese effettive.

AGEA effettua controlli documentali e a campione, anche sulla veridicità delle autodichiarazioni. L’Agenzia delle Entrate, in caso di indebita fruizione del credito in F24, segnala ad AGEA, che procede al recupero dell’indebito con interessi e sanzioni secondo la disciplina generale sui crediti d’imposta compensati irregolarmente.

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