Sanzioni e utilizzo del ravvedimento operoso in caso di contestazione per operazioni inesistenti

Una Spa il 24 novembre 2023 ha ricevuto un pvc emesso dalla G. di F. contenente rilievi in materia Iva per le annualità dal 2015 al 2020e per le quali non ha ancora ricevuta avviso di liquidazione/accertamento.

I rilievi afferiscono ad annotazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La violazione contestata per tutte le annualità è così indicata:

Descrizione della violazione constatata Fonte normativa della violazione
a Presentazione della dichiarazione annuale infedele

Iva dovuta:

–        Costi non inerenti afferenti operazioni soggettivamente inesistenti per euro……

Art. 1 DPR 600/73

Il contribuente intende avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare spontaneamente i suddetti rilievi così da beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative nella misura di 1/5.

Le sanzioni applicabili alla fattispecie in esame potrebbero essere le seguenti:

  • sanzione per infedele dichiarazione Iva ex articolo 5, comma 4, D.Lgs. 471/1997: dal 90 al 180% della maggior imposta dovuta, e tenuto conto del successivo comma 4-bis, la sanzione è aumentata della metà in quanto realizzata mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti;
  • sanzione per indebita detrazione Iva ex articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997;
  • sanzione per incompleta comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva periodiche pari a 500 euro;
  • sanzione per omesso versamento pari al 30% dell’importo non versato.

Premesso che è intenzione instaurare un contradditorio con l’Agenzia delle entrate prima del perfezionamento del ravvedimento, si chiede la corretta definizione delle modalità del ravvedimento e delle sanzioni, in relazione al possibile cumulo giuridico.

Si chiede:

a) quale sia la sanzione effettivamente applicabile;

b) se alla luce della recente proroga al 20 dicembre 2023, è utilizzabile anche l’istituto del ravvedimento speciale con riduzione delle sanzioni a 1/18 e se in tal caso cambia qualcosa a livello di applicazione delle singole sanzioni.

Il ravvedimento si perfezionerà con la presentazione delle dichiarazioni Iva integrativa per le annualità in contestazione, ove nel quadro VF al rigo VF21 si indicherà l’imponibile delle fatturate contestate e per le quali l’iva è da considerarsi indetraibile.

Gli interessi da ravvedimento devono essere calcolati con decorrenza dal termine di versamento del debito Iva delle singole dichiarazioni annuali?

È necessario anche procedere alla ripresentazione delle Lipe, con riferimento alla data di registrazione delle singole fatture contestate, oppure si può procedere con la compilazione del quadro VH all’interno della dichiarazione Iva integrativa?

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