Pagamento dei lavori da parte dei genitori e diritto al sismabonus

Domanda

Un contribuente persona fisica, a fine dicembre 2022 ha acquistato da una società che opera in campo immobiliare, un’abitazione demolita e poi ricostruita con il miglioramento di 2 classi sismiche, nell’intenzione di poter sfruttare i benefici previsti dall’articolo 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013.

L’acquisto dell’immobile intestato al solo contribuente avrebbe dovuto essere finanziato mediante la stipula contestuale di un contratto di mutuo ipotecario che, per problemi tecnici dell’ultimo minuto, è stato posticipato a gennaio 2023. Conseguentemente, per far fronte alla spesa rispettando i termini contrattuali, i genitori del contribuente hanno attinto le somme necessarie al pagamento del saldo, traendo gli assegni circolari direttamente dai loro conti correnti per poi consegnarli al proprio figlio per il pagamento all’impresa. Si è tenuto conto, infatti, che ai fini della fruizione del c.d. sismabonus acquisti non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario parlante.

Tenuto conto però che la liquidità utilizzata per il pagamento è stata attinta da conti bancari non intestati al contribuente ma ai genitori, il contribuente può beneficiare comunque della detrazione fiscale oppure cedere il proprio credito corrispondente all’85% entro la soglia di 96.000 euro a un istituto di credito con apposizione del visto di conformità da parte di un professionista?

A quali responsabilità e sanzioni potrebbero incorrere il contribuente e il professionista in caso di eventuale disconoscimento del credito?

L’articolo 16 bis, Tuir nel disciplinare la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, parla di spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Il dettato normativo nel caso specifico può essere considerato rispettato?

Può venire in aiuto quanto previsto dalla circolare n. 17/E/2015 in merito al fatto che l’ordinante il bonifico possa essere persona diversa da quella indicata come beneficiario della detrazione?

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