Nuova disciplina sulle note di variazione: da quando trova applicazione?

Da quando trova applicazione la nuova disciplina in materia di emissione delle note di credito in ipotesi di debitore sottoposto a procedure concorsuali?

La nuova disposizione esplica i suoi effetti anche con riferimento alle note di credito già emesse alla data della sua entrata in vigore?


L’articolo 26 D.P.R. 633/1972 è stato profondamente modificato, per ciò che attiene l’emissione delle note di credito nell’ipotesi in cui il debitore sia sottoposto a procedure concorsuali, dall’articolo 18 del Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021).

In particolare, il legislatore, al fine di anticipare il recupero dell’Iva non corrisposta dai cessionari o committenti sottoposti a procedure concorsuali, ha anticipato il termine a decorrere dal quale è possibile emettere la nota di credito da parte dei fornitori.

Ai sensi del nuovo comma 3-bis dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972, i fornitori possono recuperare l’imposta non riscossa mediante l’emissione di una nota di credito con relativa detrazione dell’Iva:

  • a decorrere dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis L.F., o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), L.F.. Il successivo comma 10-bis dell’articolo 26 D.P.R. n. 633/1972 ha stabilito che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

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