Il credito per imposte pagate all’estero in ipotesi di dichiarazione omessa

Tizio, fiscalmente residente in Italia, ha lavorato nel 2017 all’estero, maturando un reddito che ha scontato le imposte nel Paese straniero, ma che doveva concorrere a tassazione anche in Italia. Tizio ha omesso di indicare tale reddito nella propria dichiarazione. La dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2017, inoltre, è definitivamente considerata omessa. In sede di accertamento l’Ufficio riconoscerà le imposte pagate all’estero come credito?


L’articolo 165 Tuir disciplina le modalità di utilizzo del credito per imposte subite all’estero su un reddito che deve concorrere a tassazione anche in Italia.

Il comma 1) prevede, infatti, che “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione”.

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