Detrazione spese coperte da polizze assicurative

Una compagnia assicurativa offre polizze sanitarie private stipulate direttamente dal contribuente. Il premio versato dal contribuente non rientra fra quelli detraibili o deducibili fiscalmente (e quindi nessuna detrazione d’imposta può essere recuperata in dichiarazione dei redditi).

In caso di un sinistro, se il contribuente dovesse necessitare per esempio di un intervento chirurgico, non deve anticipare nessuna spesa in quanto la compagnia di assicurazione provvede al pagamento diretto delle strutture convenzionate.

Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), D.P.R. 917/1986 si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.

Si nota, quindi, come la norma non contempli il caso di sostenimento diretto della spesa da parte dell’assicurazione, ma solo il caso in cui le spese siano state anticipate dal contribuente e in un secondo momento restituitegli dall’assicurazione, anche se sostanzialmente la posizione economica del contribuente è identica (non viene incisa dal costo della prestazione sanitaria).

Anche alla luce della CTR Piemonte, sentenza n. 640/2021, si chiede se può essere considerata valida, ai fini della detrazione, la fattura medica coperta da polizza sanitaria con presa in carico diretta da parte della compagnia di assicurazione.

Il pagamento diretto da parte della compagnia di assicurazione tramite bonifico bancario rispetta le regole sulla tracciabilità previste dalla L. 160/2019, secondo la quale si può beneficiare delle detrazioni per oneri di cui all’articolo 15, Tuir, solamente se il pagamento delle spese deve avvenire mediante bonifico bancario o postale, oppure mediante altri sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti?

Quali sono gli elementi / adempimenti necessari per assicurare la detrazione delle spese mediche al contribuente intestatario della polizza?

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