Ancora sulla legittimità dei rimborsi chilometrici agli associati

Abbiamo già scritto su queste pagine, sia come Comitato di Redazione sia come singoli autori, in merito al tema della contrastata deducibilità dei rimborsi spese che le associazioni professionali erogano ai singoli partecipanti che, in occasione di trasferte di lavoro, utilizzano mezzi personali per lo svolgimento dell’incarico.

Torniamo sull’argomento per due precisi motivi:

  • da un lato, il fatto che ci giunge notizia da colleghi che sono numerose, proprio in queste settimane, le contestazioni avanzate in differenti regioni d’Italia in merito alla indeducibilità di tali costi;
  • dall’altro, la volontà di segnalare una sorta di spiraglio che sembra essere maturato in sede di contraddittorio con l’Agenzia, proprio in relazione ad uno di questi avvisi di accertamento.

In sole tre righe riepiloghiamo la vicenda per chi non avesse letto i precedenti interventi.

A mente dell’Amministrazione finanziaria, lo studio associato non potrebbe dedurre i costi che il singolo associato addebita per costi chilometrici percorsi con il proprio mezzo, in quanto non sarebbe applicabile il disposto dell’articolo 95 del TUIR per il semplice fatto che il socio non è amministratore di una società (in altre contestazioni si legge addirittura che lo studio associato dovrebbe acquistare in proprio i mezzi, in altri ancora che sarebbe al limite applicabile la limitazione del 20% dettata dall’articolo 164 del TUIR).

Su quanto scritto tra parentesi sorvoliamo, in quanto si tratta di pure schegge di follia.

In merito alla contestazione sulla inapplicabilità dell’articolo 95 siamo invece pienamente concordi con l’Agenzia, pur giungendo a conclusioni differenti; infatti, non vi è alcun bisogno di scomodare l’articolo 95 del TUIR, posto che lo stesso articolo 54 afferma che il reddito di lavoro autonomo è determinato come differenza tra i compensi incassati e le spese sostenute. Ovviamente, aggiungiamo, le spese debbono essere inerenti.

Troviamo dunque sterile poggiare il confronto su questioni che siano diverse da quella, basilare, della riconducibilità delle trasferte allo svolgimento di incarichi professionali.

Ecco allora che vi possiamo dare conto di quanto sta accadendo in sede di confronto con l’Agenzia, a seguito della attivazione di un accertamento con adesione su una vicenda perfettamente aderente a quella di cui si parla.

Prima di presentarsi all’incontro, si è chiesto al cliente di raccogliere tutta la documentazione possibile che potesse:

  • dimostrare l’effettività della trasferta per la quale si sia richiesto il rimborso chilometrico;
  • comprovare che, in relazione a quella trasferta, si è prodotto un compenso in capo allo studio associato;
  • raccogliere dichiarazioni di terzi o riepilogare circostanze inconfutabili che possano ulteriormente appesantire la credibilità della trasferta.

Fortunatamente il cliente è persona precisa e pignola e, per ulteriore fortuna, svolge una professione tecnica che spesso lo pone a confronto con enti pubblici territoriali.

Si presenta allora in studio con faldoni perfettamente raccordati con i prospetti dei rimborsi spese, incrocia pedaggi del telepass, indica le fatture con le quali si sono addebitati i compensi per quel lavoro, esibisce pratiche presentate a pubblici uffici in relazione a questa o quella trasferta e, soprattutto, produce svariate dichiarazioni di terzi soggetti che confermano la sua presenza in un dato luogo.

Tanto di cappello!

Ci si presenta al contraddittorio e, portando il discorso sull’inerenza, si richiede al funzionario, a suo piacimento, di selezionare una qualsiasi trasferta tra quelle i cui costi per rimborsi sono stati contestati.

Ci si prova una volta, ed ecco che compare un malloppo di documenti “modello fisarmonica”.

Ci si prova ancora e la risposta è una ulteriore valanga di carte.

Dopo ulteriori tentativi, il funzionario chiede di lasciare il tutto presso l’Ufficio, in quanto si rende necessario rimeditare la vicenda.

Allora forse abbiamo trovato la chiave di volta per risolvere il problema dei rimborsi:

  • evitare di utilizzare il rimborso chilometrico come variabile di risparmio fiscale;
  • predisporre appositi prospetti dai quali risulti in modo inequivoco la destinazione dello spostamento ed il legame con una pratica o con un cliente abituale;
  • conservare il maggior numero di pezze giustificative, debitamente ordinate, al fine di poter contrastare eventuali richieste da parte dell’ufficio.

Così facendo, si dimostra l’inerenza della spese e non vi dovrebbero essere problemi per poter dedurre con tranquillità tali poste.

Ovviamente vale il contrario: somme erogate in modo indistinto, magari di importo ricorrente e senza che vi sia la possibilità di dimostrare la necessità della trasferta risulteranno una facile preda per il verificatore, senza che nemmeno l’articolo 95 del TUIR possa svolgere alcuna funzione lenitiva!

 

Per approfondire le problematiche relative all’accertamento ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Nell’ampio panorama di agevolazioni per le imprese, composto da contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, super deduzioni fiscali, finanziamenti a tasso agevolato, voucher e formazione finanziata per lo sviluppo delle competenze, gli investimenti in innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica hanno un ruolo da protagonista. Il master approfondisce con approccio operativo, in mezze giornate dedicate, le principali caratteristiche dei principali meccanismi incentivanti, spesso cumulabili tra loro, finalizzati a favorire la crescita economica delle imprese italiane attraverso investimenti in beni strumentali nuovi e investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione. A partire dal 15/09/2026

Il Master è rivolto a dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti fiscali e professionisti che assistono imprese agricole o intendono specializzarsi nel settore. L’obiettivo del percorso è formare professionisti in grado di supportare efficacemente le imprese agricole nella gestione fiscale, societaria e strategica, diventando un punto di riferimento qualificato in un settore in continua evoluzione. A partire dal 10/09/2026

Il percorso formativo illustra l’evoluzione della finanza aziendale da funzione prevalentemente amministrativa a vera e propria leva strategica, capace di sostenere la creazione di valore e di presidiare i rischi, sia interni sia esterni all’impresa. A partire dal 23/06/2026

Torna in alto