Scade il prossimo 30 settembre 2025 il termine per chiedere il rimborso dell’IVA corrisposta in stati esteri

Come ogni anno il 30 settembre scade il termine per richiedere, da parte delle aziende, il rimborso dell’IVA assolta all’estero. Ci riferiamo al disposto della Direttiva 2008/9/UE e dell’art. 38-bis.1, D.P.R. n. 633/1972, che, unitamente al correlato provvedimento direttoriale datato 29 aprile 2010, hanno stabilito le regole da seguire per vedersi rimborsata l’IVA versata nei Paesi extra UE. Allo stesso modo, analoga procedura è prevista anche, sulla base di appositi accordi di reciprocità, per l’IVA assolta nella Comunità europea e negli Stati della Norvegia, Svizzera e Israele.

La procedura, per un approfondimento della quale si rimanda a un pezzo contenuto ne “La circolare tributaria” n. 33/2017, medesimo editore, ha natura esclusivamente telematica ed è attivabile dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si chiede il rimborso, la data ultima per la richiesta corrisponde al 30 settembre (al 30 settembre 2025 si chiuderà il canale di rimborso relativo al 2024).

L’istanza va presentata distintamente per ogni periodo di imposta telematicamente all’Agenzia delle Entrate, questa provvederà ad inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all’esecuzione del pagamento.

Lo Stato membro che riceve la richiesta di rimborso può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve in ogni caso notificare al richiedente la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate; una volta approvata la richiesta di rimborso, lo stesso deve essere eseguito entro 10 giorni da tale data.

In presenza di cause ostative l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate non inoltrerà l’istanza al competente ufficio dello Stato estero emettendo, invece, un provvedimento di rifiuto motivato, avverso il quale è ammesso ricorso.

Contabilmente occorrerà agire come segue.

Dapprima si rileverà l’acquisto da parte del contribuente del bene o del servizio fruito nello Stato membro, registrando, come di usuale, il debito verso il fornitore ed il costo, ma sostituendo all’Erario un credito verso lo Stato UE.

Diversi a Debiti verso Fornitori esteri
Costi per allestimento fiere
Credito verso Stato estero

Il conto Credito verso Stato estero accoglierà l’importo relativo all’IVA. Successivamente si dovrà eseguire il pagamento del debito verso il fornitore versando in tale circostanza anche l’IVA estera:

Debiti verso Fornitori esteri a Banca c/c

Al ricevimento del rimborso da parte dello Stato estero si provvederà a stornare il credito verso di questi per l’importo della sola IVA:

Banca c/c a Credito verso Stato estero

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