Nel quadro LM il reddito dei forfettari

Anche nel modello Redditi 2018 i contribuenti forfettari devono compilare il quadro LM, sezione II, del modello per la determinazione del reddito, e nel quadro RS devono altresì fornire numerose informazioni “sostitutive” degli obblighi riguardanti il sostituto d’imposta e gli studi di settore.

Il primo adempimento che i contribuenti forfettari devono porre in essere è la compilazione della nuova sezione del quadro LM del modello Redditi 2018, che può essere suddiviso in due parti: il rigo LM21 in cui “autocertificare” il possesso dei requisiti per l’accesso (naturale) al regime ed i righi da LM22 a LM39 per la determinazione del reddito conseguente all’applicazione della percentuale forfettaria ai ricavi o compensi percepiti nel 2017.

Per quanto riguarda i requisiti per l’applicazione del regime, nel rigo LM21 è richiesto di barrare in primo luogo la casella relativa al possesso dei requisiti di accesso al regime da verificare in relazione al periodo d’imposta precedente (ricavi o compensi inferiori alle soglie variabili in funzione del settore di attività, spese per lavoro dipendente e assimilati non superiori ad euro 5.000, beni strumentali posseduti non eccedenti la soglia di euro 20.000).

È poi richiesto di barrare la casella relativa all’assenza di cause ostative all’applicazione del regime (adozione di regimi forfettari Iva, effettuazione di cessioni immobiliari o di automezzi, contemporanea presenza di redditi di partecipazione), ed infine di barrare la casella riferita alla riduzione dell’imposta sostitutiva al 5% in presenza dei requisiti “start-up”.

L’aspetto più interessante riguarda la compilazione dei righi per la determinazione del reddito forfettario, ed in particolare laddove il contribuente svolga più attività rientranti in codici Ateco con differenti soglie di ricavi o compensi e diversi coefficienti di redditività.

Sul punto, infatti, le disposizioni normative si limitano a precisare che in presenza di più attività con codici Ateco ricadenti in differenti coefficienti di redditività, per la determinazione dei limiti di ricavi o compensi per l’accesso al regime si deve aver riguardo all’attività con soglia più elevata.

Tuttavia, nulla è stato precisato in merito alla modalità di determinazione del reddito, ed in particolare sulla percentuale di redditività da applicare sui ricavi o compensi percepiti dalle attività svolte.

Tale aspetto è stato risolto dalle istruzioni al modello Redditi (già dagli anni scorsi), in base alle quali si possono individuare due ipotesi:

  • svolgimento di più attività rientranti nel medesimo gruppo tra quelli individuati nella tabella riferita ai settori di attività (quindi con lo stesso limite di ricavi/compensi), nel qual caso si deve compilare un solo rigo (LM22) indicando il codice attività prevalente (in termini di ricavi/compensi);
  • svolgimento di più attività ricadenti in differenti gruppi, e quindi con diverse soglie di ricavi e compensi e possibili differenti coefficienti di redditività. In questo caso, è necessario compilare due righi (LM22 e LM23) in cui indicare distintamente i codici attività esercitati, il coefficiente di redditività ed i ricavi/compensi percepiti dalle diverse attività svolte. Successivamente, sul totale dei redditi si applicano le riduzioni riguardanti i contributi previdenziali e delle eventuali perdite pregresse.

In merito alla deduzione dei contributi previdenziali, è bene ricordare che gli stessi vanno dedotti direttamente dal reddito (rigo LM35). Se il reddito forfettario non è capiente per coprire la deduzione legata al pagamento dei contributi previdenziali, l’eccedenza può essere dedotta nel quadro RP del modello Redditi come onere deducibile in presenza di altre fonti reddituali soggette ad imposta ordinaria.

 

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