I protagonisti del trust: il disponente


Iniziamo a partire da questo numero della nostra rubrica settimanale ad analizzare quelle che sono le figure protagoniste del trust: cominciamo, naturalmente, dal disponente, cercando in particolare di delineare il suo rapporto con il trustee.


 

Il disponente è, assieme al trustee, la figura centrale ed indispensabile del trust, il “motore” che innesca il ricorso all’istituto, ed ancor prima il nostro potenziale cliente che si deve convincere della bontà della soluzione che abbiamo studiato per lui.

Nel momento in cui decide di istituire il trust, il disponente deve stabilire un “programma” da affidare al trustee, alla cui realizzazione, contestualmente o con atti di dotazione successiva, destinerà parte del proprio patrimonio, ottenendo in questo modo quella segregazione patrimoniale che è l’effetto, ma non può essere la causa, dell’istituzione del trust stesso.

Nel trust può essere conferito qualsiasi cosa, da un immobile ad una somma di denaro, da un credito ad una partecipazione, da un’opera d’arte ad un’azienda o ancora un’aspettativa giuridicamente protetta: insomma, non ci sono limitazioni di sorta.

L’aspetto del trasferimento della proprietà al trustee è quello più delicato da superare sul piano psicologico da parte del disponente, che perde la proprietà del bene e che con l’istituzione del trust e la segregazione del patrimonio dovrebbe “uscire di scena” nella gestione del patrimonio stesso.

Il concetto è molto difficile da far comprendere e “digerire” ai nostri clienti, ma la protezione che il trust garantisce al patrimonio segregato deriva proprio dal fatto che i beni e i diritti disposti in trust non sono più di proprietà del disponente e come tali non sono aggredibili dai suoi eventuali creditori.

In realtà la perdita del possesso del bene, almeno nel nostro Paese, è soltanto eventuale poiché il disponente può mantenere diritti sul bene che, invece, in altri ordinamenti non sarebbero riconosciuti.

Ad esempio, nel caso degli immobili, il disponente può limitarsi a disporre in trust la nuda proprietà, mantenendo il diritto di usufrutto o di abitazione.

Nell’ambito dell’atto istitutivo, il disponente dovrà individuare anche il primo soggetto che ricoprirà l’ufficio di trustee, così come, se è prevista questa figura, chi sarà chiamato a svolgere il ruolo di guardiano del trust.

Il fatto che con l’istituzione del trust il disponente debba “uscire di scena” dalla gestione del patrimonio disposto in trust, comporta come conseguenza che questi non è titolare di alcun rimedio giuridico né di alcun potere nei confronti del trustee: il trustee non è infatti il fiduciario del disponente, ma è piuttosto il fiduciario del rapporto di affidamento che si è venuto a creare con l’istituzione del trust e con la sua nomina a trustee.

L’esistenza di questo rapporto di affidamento fa sì che il disponente possa comunque dare delle indicazioni al trustee, generalmente attraverso la forma delle c.d. lettere dei desideri, ma il trustee non è naturalmente vincolato ad attuarle dovendo essere la sua gestione autonoma e scevra da condizionamenti.

Nell’atto istitutivo il disponente potrebbe riservarsi anche determinati poteri sul fondo in trust: l’articolo 2 della Convenzione de L’Aja stabilisce che questa circostanza non debba essere considerata necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust, ma questo, però, a condizione che con l’istituzione del trust il patrimonio passi sotto il controllo del trustee.

I poteri che il disponente si può riservare non devono quindi confliggere con l’autonomia che deve essere riconosciuta al trustee nell’attuazione del compito: se questa autonomia non c’è, o è solo apparente, allora viene meno una delle “tre certezze” che, secondo la tradizione giuridica anglosassone, deve caratterizzare l’atto istitutivo, vale a dire la volontà del disponente di istituire un trust.

Si parla in particolare di sham trust quando il disponente mantiene il controllo del fondo in trust e l’istituzione del trust è finalizzata a produrre una falsa impressione nei terzi, inducendoli a ritenere che il patrimonio sia sotto il controllo del trustee quando invece in realtà il disponente continua ad esserne l’incontrastato dominus.

 


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