I protagonisti del trust: i beneficiari


Dopo aver analizzato nelle precedenti settimane le figure del disponente e del trustee, trattiamo oggi i beneficiari del trust, distinguendo tra beneficiari del reddito e beneficiari del fondo.


Con il termine
beneficiari vengono indicati tutti i soggetti che, a vario titolo, possono ricevere
vantaggi economici dal trust.

Possiamo fare la distinzione fra beneficiari del reddito e beneficiari finali o più correttamente beneficiari del fondo.

Partiamo da questi ultimi: sono i soggetti che al termine del trust si vedranno attribuito il patrimonio da parte del trustee (salvo l’eventuale diritto a vedersi riconosciute delle anticipazioni durante la “vita” del trust).

Nel momento in cui viene istituito il trust e vengono individuati i beneficiari, questi hanno un diritto soltanto potenziale nei confronti del patrimonio disposto in trust, ossia il diritto a riceverlo al termine di durata del trust stesso.

Il diritto è soltanto potenziale perché nel corso del tempo il patrimonio in trust si potrebbe ridurre o anche estinguere per effetto della sua gestione, tanto da arrivare all’estinzione anticipata del trust per la mancanza del fondo.

Sono beneficiari del reddito invece i soggetti ai quali possono venire attribuiti i frutti dei beni in trust: questi soggetti potrebbero essere i medesimi individuati come beneficiari del fondo, ma nell’atto istitutivo potrà essere inserita la previsione che consente l’attribuzione di frutti anche al disponente e ad altri eventuali soggetti.

La distinzione tra beneficiari finali e beneficiari del reddito ha naturalmente particolare valenza dal punto di vista fiscale: i primi verranno in considerazione al momento di disposizione dei beni in trust e quindi rileveranno dal punto di vista della fiscalità indiretta, gli altri invece ai fini della tassazione diretta.

Le spettanze dei beneficiari possono essere determinate nell’atto istitutivo e allora si parla di trust con interessi definiti, oppure possono essere rimesse alla valutazione discrezionale del trustee e si parla allora di trust discrezionale (le due strutture possono anche coesistere nel medesimo trust).

Va evidenziato come il creditore di un beneficiario possa aggredirne la posizione beneficiaria.

Nel caso in cui la posizione beneficiaria sia assoluta, e cioè il beneficiario possa pretendere dal trustee il trasferimento di quanto gli spetta, il creditore potrà sequestrarla o pignorarla e quindi indirettamente aggredire lo stesso fondo in trust limitatamente alla parte che compete al beneficiario debitore.

Se invece la posizione beneficiaria è collegata al verificarsi di una circostanza futura e cioè sia una posizione non quesita, le possibilità di aggressione sono decisamente minori.

Nel caso, infine, in cui la posizione beneficiaria sia connessa ad un trust discrezionale, il creditore non avrà alcun interesse ad agire, non essendovi un diritto di credito da aggredire: per questo motivo il trust discrezionale garantisce una maggiore protezione dal punto di vista della tutela del patrimonio.

 

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