Split payment: ambito soggettivo dopo la circolare 9/E/2018 – II° parte

La scissione dei pagamenti (o split payment) è stata introdotta dalla legge di Stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 629, lettera b), L. 190/2014) al fine di ridurre il “Vat gap” e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi Iva (articolo 17-ter D.P.R. 633/1972).
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua l’ambito soggettivo del meccanismo alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia con la circolare 9/E/2018.

La circolare AdE 9/E/2018 ha confermato che anche dopo l’entrata in vigore delle nuove regole applicabili dal 2018 le disposizioni dello split payment si applicano alle pubbliche Amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della L. 244/2007.

Trattasi dei:

Ai fini dell’esatta individuazione delle P.A. tenute ad applicare la scissione dei pagamenti si deve continuare a fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), www.indicepa.gov.it.

Laddove il riferimento all’IPA non sia esaustivo, torna utile – in tale circoscritta ipotesi – per il fornitore il rilascio dell’attestazione di cui al comma 1-quater dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972. Ciò, nell’ipotesi in cui la P.A. acquirente, nonostante sulla base delle norme sopra richiamate rientri nell’alveo di applicazione della scissione dei pagamenti, non abbia richiesto l’anzidetto accreditamento all’IPA e non abbia comunicato al fornitore l’applicabilità alla stessa del meccanismo di cui trattasi.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Pubbliche Amministrazioni
Enti
  • Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali;
  • le aziende speciali;
  • le aziende pubbliche di servizi alla persona
Fondazioni Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento o che comunque siano controllate da soggetti pubblici
Società
  • Società controllate (controllo di diritto e di fatto) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • società controllate (controllo di diritto) direttamente e indirettamente da amministrazioni pubbliche, e da enti e società soggette allo split payment;
  • società partecipate per una percentuale non inferiore al 70 per cento del capitale da amministrazioni pubbliche, da enti e società soggette allo split payment;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana e identificate ai fini Iva.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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