Servizi di ricerca in materia di investimento con aliquota ordinaria

L’articolo 10 del D.P.R. 633/1972 elenca una serie tassativa di operazioni che beneficiano del regime di esenzione da Iva.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si sofferma sul trattamento Iva dei servizi di ricerca in materia di investimenti alla luce di una recente risoluzione pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.

Con la risoluzione 61/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento ai fini dell’Iva dei servizi di ricerca in materia di investimenti.

A seguito delle modifiche recate dalla Direttiva 2017/539/UE, tale servizio deve essere indipendente e separatamente identificabile rispetto agli altri servizi forniti dal negoziatore, nonché del tutto svincolato dal volume e/o dal valore delle operazioni eseguite per conto del cliente.

Si noti che le modifiche hanno riguardato il servizio di ricerca fornito ai gestori individuali di portafogli ma non necessariamente quello reso ai gestori collettivi, i quali possono, invece, scegliere se continuare a ricevere la ricerca senza essere obbligati a definire un budget a carico degli OICR gestiti oppure se applicare le nuove regole di ricevibilità del servizio di ricerca.

Ciò posto, a parere dell’Agenzia il servizio di ricerca fornito agli intermediari che svolgono il servizio di gestione individuale di portafogli non è riconducibile ad alcuna delle fattispecie di esenzione di cui all’articolo 10, comma 1, del D.P.R. 633/1972 e, in particolare, non può essere inquadrato tra le “prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato”, relative alle operazioni su titoli di cui ai numeri 4) e 9) della medesima disposizione. Pertanto, tale servizio deve essere assoggettato ad Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria.

Invece, il servizio di ricerca in materia di investimenti fornito dai negoziatori ai gestori collettivi, qualora sia separatamente identificato, sotto il profilo economico, rispetto all’attività di negoziazione, può fruire del regime di esenzione, purché sia inquadrabile nell’ambito della gestione di fondi comuni di investimento ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. 633/1972. Al riguardo, si ricorda che sono operazioni riconducibili al concetto comunitario di gestione di fondi comuni di investimento, rientrando quindi nel campo di applicazione del regime di esenzione Iva, oltre le funzioni di gestione di portafogli, anche quelle di amministrazione di organismi di investimento collettivo riconducibili alle funzioni indicate nell’elenco (non esaustivo) di cui all’Allegato II della direttiva 85/611CEE in materia di O.I.C.V.M., che costituiscono funzioni specifiche di detti organismi. E, in merito alle caratteristiche dei servizi in cui si sostanzia la gestione del fondo, la Corte di Giustizia ha precisato che non è preclusa, in linea di principio, la possibilità di fruire del regime di esenzione da Iva anche nel caso in cui la gestione di fondi comuni di investimento sia frazionata in servizi distinti forniti da un soggetto esterno al fondo, vale a dire in outsourcing. Tuttavia, per essere esenti, i servizi “delegati” forniti dal terzo (i.e. soggetto esterno al fondo) devono formare un “insieme distinto, valutato globalmente che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali del servizio” per il quale è prevista l’esenzione, vale a dire, della gestione del fondo (sentenza 4 maggio 2006, causa C-169/04, punto 70). Ne deriva che il servizio di ricerca in materia di investimenti fornito dal negoziatore ai gestori collettivi possa essere considerato uno dei servizi (esternalizzati) di cui si compone la gestione di fondi esenti da Iva, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. 633/1972, purché detto servizio presenti le caratteristiche indicate dai Giudici Comunitari.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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