Rinvio della detrazione scongiurato

La detrazione dell’Iva può essere esercitata già nella liquidazione del mese in cui l’acquisto si considera effettuato anche se la fattura è ricevuta e registrata decorsa la mensilità di riferimento ma comunque entro il 15 del mese successivo. Tuttavia, ciò è consentito solo se l’effettuazione e il ricevimento della fattura, nonché la sua registrazione, si verificano nello stesso anno.

Lo prevede l’articolo 14 D.L. 119/2018 (cd. Decreto fiscale) recante modificazioni all’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998. In particolare, il disposto normativo ora prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese “può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Si ricorda che, come chiarito da recenti documenti di prassi, segnatamente dalla circolare 1/E/2018 dell’Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle modifiche introdotte dalla Manovra correttiva (D.L. 50/2017) all’articolo 19 D.P.R. 633/1972, il cessionario/committente può detrarre l’imposta a partire dalla liquidazione relativa al mese in cui si verifica un duplice requisito, ossia:

  • l’effettuazione dell’operazione (cd. presupposto sostanziale);
  • il possesso della fattura d’acquisto (cd. presupposto formale).

Interpretando in senso restrittivo i chiarimenti del Fisco, alcuni autori hanno sostenuto che non si potesse operare la detrazione dell’Iva relativa, ad esempio, a una fattura di acquisto emessa nel mese di febbraio 2018 e ricevuta entro il 15 marzo 2018 già nella liquidazione del mese di febbraio, in scadenza il 16 marzo, ma si dovesse invece attendere il 16 aprile. Ciò in forza del fatto che il ricevimento della fattura è avvenuto in marzo: pertanto, questo deve essere il primo periodo in cui poter esercitare la detrazione dell’imposta, nel quale viene a realizzarsi il duplice requisito.

Leggendo, però, con attenzione la circolare dell’Agenzia di inizio anno, soprattutto i molteplici esempi ivi contenuti, emergeva che siffatta interpretazione poteva essere corretta per le fatture di acquisto “a cavallo d’anno”, quindi, ad esempio, emesse nel 2017 e ricevute nel 2018; invece, rimanevano dei dubbi per quelle emesse e ricevute nell’ambito della medesima annualità.

D’altro canto l’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998, già nella versione antecedente alle modifiche del Decreto fiscale, non imponeva, ai fini della detrazione, il possesso della fattura entro la fine del mese di emissione della stessa ma “solo” la disponibilità entro il 16 del mese successivo.

L’articolo 14 D.L. 119/2018, anche in virtù dei nuovi termini concessi per la emissione della fattura, in particolare di quella “differita” (si veda l’articolo dell’edizione odierna “Le novità in materia di fatturazione elettronica”), e dei tempi di recapito della fattura elettronica – la quale potrebbe essere recapitata al cessionario/committente oltre il periodo in cui l’imposta diventa esigibile – rimette ordine volendo evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione.

Come già anticipato in apertura, infatti, la novella normativa prevede che il cessionario/committente possa computare l’Iva addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata, e, conseguentemente, l’imposta è diventata esigibile, a condizione che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata.

La norma stabilisce altresì che tale possibilità non è, però, ammessa per le operazioni effettuate in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno successivo. In tale evenienza l’imposta deve essere detratta nell’anno di ricezione del documento. Pertanto, l’Iva relativa ad un acquisto che sarà effettuato nel mese di dicembre 2018 potrà essere portata in detrazione già nella liquidazione di dicembre soltanto se la fattura sarà ricevuta entro il 2018.

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