Rimborso da split payment

A partire dal prossimo 1° gennaio, anche i soggetti passivi che effettuano operazioni in split payment potranno ottenere i rimborsi da conto fiscale direttamente senza transito dall’Agenzia della Riscossione. È quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella recente circolare 27/E/2017 con cui sono stati forniti i chiarimenti in merito all’estensione del regime di scissione dei pagamenti introdotta dal D.L. 50/2017 a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2017. Tra le modifiche più significative vi è senza dubbio quella connessa all’estensione dei soggetti destinatari del regime in questione, poiché oltre alla pubblica Amministrazione sono ora coinvolte anche le società commerciali partecipate dalla P.A. e quelle quotate all’indice FTSE MIB (di cui agli elenchi pubblicati dal MEF). Da ciò deriva che coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi a favore dei predetti soggetti dovranno emettere la fattura esponendo l’Iva ma con la dicitura “scissione dei pagamenti (articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972). È probabile che alla luce dell’estensione dell’ambito soggettivo dei destinatari dello split payment numerosi fornitori potranno vantare crediti Iva derivanti dal mancato incasso dell’Iva a debito per la quale il versamento è eseguito dal soggetto acquirente o committente. In tale ambito, oltre alla possibilità di compensare tali crediti se risultanti dalla dichiarazione annuale o dal modello TR, pur con i limiti e gli obblighi più stringenti introdotti dallo stesso D.L. 50/2017 (riduzione del limite a 5.000 ed estensione del visto di conformità anche alle istanze trimestrali), è prevista la possibilità di ottenere il rimborso del credito Iva (trimestrale o annuale) in via prioritaria sul presupposto di cui all’articolo 30, comma 2, lett. a), secondo cui sono ammessi al rimborso coloro che effettuano operazioni attive con aliquota media più bassa rispetto a quella relativa all’Iva assolta sugli acquisti. Nel computo delle operazioni attive, quelle rientranti nel regime di scissione dei pagamenti sono considerate operazioni con aliquota zero. Tuttavia, è bene ricordare che, a differenza di altre fattispecie di rimborso prioritario (ad esempio per coloro che effettuano operazioni in regime di inversione contabile), è stabilito che i rimborsi in questione sono erogati, in via prioritaria per un ammontare non superiore a quello complessivo dell’imposta applicata alle operazioni di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, “effettuate nel periodo in cui si è avuta l’eccedenza d’imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso”.  In buona sostanza, è dunque possibile che il rimborso da “split payment” sia prioritario esclusivamente per una sola quota dell’importo, mentre la restante parte rimane soggetta all’esecuzione ordinaria (circolare 15/E/2015). Altro aspetto da evidenziare è la circostanza che per il rimborso Iva per effetto di operazioni in split payment non si richiede il rispetto delle altre condizioni stabilite dall’articolo 2 del D.M. 22.03.2007 che individua le condizioni per essere ammessi al rimborso dell’eccedenza detraibile in via prioritaria. In buona sostanza, secondo le previsioni del citato D.M. 20.02.2015 (applicabile ai rimborsi prioritari chiesti da contribuenti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche Amministrazioni), non è necessario, ai fini del rimborso prioritario, che siano rispettate le altre condizioni di cui al citato articolo 2 del D.M. 22.03.2007, ed in particolare che: l’attività sia esercitata da almeno tre anni, l’eccedenza detraibile richiesta a rimborso sia pari o superiore ad euro 10.000,00 in caso di rimborso annuale (oppure ad euro 3.000,00 in caso di rimborso trimestrale), e infine l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso sia pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuate nell’anno (o nel trimestre di riferimento).

 

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