Riaddebito spese escluso da Iva

Il regime Iva applicabile al riaddebito dei costi trova le sue fondamenta sul rapporto che si instaura tra le parti dell’operazione il quale è riconducibile al contratto di mandato.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua i presupposti affinché il riaddebito delle spese possa essere escluso dall’Iva.

Ai sensi dell’articolo 1703 cod. civ. il mandato è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (mandante). Trattasi di un:

  • contratto consensuale, poiché deriva da un accordo tra le parti;
  • negozio bilaterale giacché intervengono due parti;
  • contratto ad effetti obbligatori di natura personale in quanto rileva l’intuitus personae.

Nell’ambito del contratto di mandato, il trattamento ai fini dell’Iva cambia a seconda che il mandatario agisca per conto e in nome del mandante (mandato con rappresentanza) oppure per conto del mandante ma in nome proprio (mandato senza rappresentanza).

Le somme riaddebitate dal mandatario al mandante, nell’ambito di un mandato con rappresentanza, sono escluse da Iva ai sensi dell’articolo 15, comma 1, numero 3, del D.P.R. 633/1972. In pratica, in tal caso, il riaddebito rappresenta un mero rimborso o rifusione di spese, non assumendo la natura di corrispettivo e, di conseguenza, sfuggendo all’assoggettamento all’imposta.

Affinché il riaddebito del mandatario sia riconducibile, ai fini Iva, a un mandato con rappresentanza è necessario che:

  • le spese anticipate siano debitamente e analiticamente documentate;
  • il documento sia intestato direttamente al mandante.

In tal senso la risoluzione AdE 180/E/2001, la quale ha precisato che “per spese sostenute in nome e per conto della controparte e regolarmente documentate devono considerarsi quelle risultanti da documenti intestati al committente del servizio al quale vengono successivamente rimessi, al fine del conseguente rimborso, da parte del prestatore del medesimo servizio. Soltanto in tale eventualità le somme che vengono restituite al prestatore del servizio possono considerarsi alla stregua di un rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, ai sensi del citato articolo 15 del D.P.R. n. 633 del 1972; in caso contrario le medesime somme rimborsate costituiscono un vero e proprio corrispettivo versato a fronte della prestazione di servizi resa”.

Nell’ambito dello svolgimento dell’attività professionale costituiscono tipiche spese sostenute in nome e per conto del cliente quelle sostenute dal professionista al fine di pagare imposte e tasse quali:

  • imposta di registro, ipotecarie, catastali;
  • imposta di bollo;
  • contributo unificato;
  • diritti e bolli dovuti alla Camera di Commercio per pratiche varie.

Peraltro, tali spese dovrebbero costituire anticipazioni escluse da Iva indipendentemente dall’esistenza di uno specifico documento o ricevuta a nome del cliente, giacché trattasi di spese che sono poste a carico del cliente in base ad una previsione di legge e quindi, essendo una mera partita di giro, non dovrebbero comunque concorre alla formazione della base imponibile Iva.

Ma più in generale, il requisito della documentazione idonea, cioè intestata al cliente in nome e per conto del quale sono state anticipate le spese, non pare indispensabile qualora sia possibile dimostrare che non si tratti di somme dovute a titolo di corrispettivo. E ciò accade per le spese aventi natura di anticipazione anche per previsione contrattuale, la cui prova può essere fornita in qualsiasi modo.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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