Reverse charge con non residenti ancora con modalità cartacee

Le integrazioni e le autofatture emesse, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, per l’applicazione dell’Iva per operazioni territorialmente rilevanti in Italia poste in essere da non residenti restano con modalità cartacea, trattandosi di operazioni escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica.

L’obbligo di fatturazione elettronica, il cui avvio è oramai imminente, per le operazioni intercorse tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato presenta numerose criticità in relazione a tutte quelle ipotesi in cui l’imposta è applicata da parte del cessionario o committente (cd. “reverse charge”).

Le disposizioni in materia di fattura elettronica disciplinano solamente la fattispecie della cd. “autofattura denuncia” emessa in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, secondo cui se il cessionario/committente non riceve la fattura (o la riceve irregolare) deve provvedere all’emissione della stessa (come autofattura) entro 4 mesi dal momento di effettuazione dell’operazione.

Per tale ipotesi, il provvedimento direttoriale 30.04.2018, n. 89757, prevede che il documento sia emesso in formato elettronico (Xml) utilizzando il codice di tipo documento “TD20“.

Per assimilazione, pur in assenza di precise indicazioni normative, si potrebbe estendere l’obbligo di emissione dell’autofattura elettronica anche alla fattispecie della regolarizzazione dell’avvenuto splafonamento da parte dell’esportatore abituale, posto che con la risoluzione 16/E/2017 l’Agenzia ha richiamato la medesima procedura di cui all’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997 (anche in tale caso verrebbe quindi meno l’obbligo di inviare all’Agenzia una copia dell’autofattura emessa per la regolarizzazione).

Nulla viene detto in relazione alle altre (e numerose) ipotesi in cui le disposizioni Iva richiedono l’emissione di un’autofattura, basti pensare all’autoconsumo, piuttosto che alla cessione di omaggi (per evitare la rivalsa dell’Iva in capo al destinatario), o ancora all’estrazione di beni da un deposito Iva.

In attesa di opportuni chiarimenti, si potrebbe sostenere che anche per tali ipotesi si debba utilizzare l’autofattura elettronica tramite il Sdi.

Per quanto riguarda invece le fattispecie di integrazione del documento emesso dal fornitore, la questione assume connotati differenti, poiché, a differenza dell’autofattura (che costituisce il documento rilevante per l’applicazione dell’imposta), l’integrazione è eseguita materialmente sul documento emesso dal cedente/prestatore.

Per tale motivo, la circolare 13/E/2018, considerando che la fattura elettronica non è modificabile, precisa che l’integrazione prevista nelle diverse fattispecie di cui all’articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972 (per citare quelle più “famose”) avviene predisponendo un documento esterno alla fattura (cartaceo) in cui indicare i dati necessari per l’operazione stessa. Tale modalità di integrazione riguarda ovviamente solo quelle operazioni che in origine rientrano nell’obbligo di emissione della fattura elettronica, mentre rimangono immutate le modalità di integrazione (o di emissione dell’autofattura) per le operazioni di cui all’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Tale disposizione prevede che per le operazioni territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia poste in essere da soggetti non residenti, l’obbligo di applicazione dell’Iva ricade in capo all’acquirente/committente soggetto passivo nazionale mediante:

  • integrazione del documento emesso dal cedente/prestatore se soggetto passivo in altro Stato Ue;
  • autofattura emessa dal cessionario/committente soggetto Iva nazionale in presenza di cedente/prestatore soggetto Iva in uno Stato extraUe.

Tali operazioni, in quanto intervenute con una controparte non residente né stabilita ai fini Iva in Italia (semmai identificata nel territorio dello Stato, ma tale circostanza non assume alcun rilievo per l’applicazione dell’imposta in capo al cessionario/committente soggetto Iva nazionale), sono escluse dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di inclusione delle stesse nella comunicazione mensile (cd. “esterometro”).

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