Regolarizzazione dello splafonamento nella dichiarazione Iva

Le fatture abbinate alla presentazione di una dichiarazione di intento sono emesse in regime di non imponibilità Iva in base all’articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972 e Natura operazione N3.5.

Il cessionario/committente le riporta tra gli acquisti, nel rigo VF17 “Acquisti e importazioni senza pagamento d’imposta, con utilizzo del plafond” della Dichiarazione annuale Iva 2023 (Provvedimento Agenzia delle entrate Prot. n. 11378 del 13.01.2023).

Gli acquisti con dichiarazione di intento possono essere effettuati nei limiti del plafond disponibile ed è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento dell’imposta, fermo l’obbligo del pagamento del tributo, chi beneficia della facoltà di acquistare o importare con dichiarazione di intento oltre il limite consentito (articolo 7, comma 4, D.Lgs. 471/1997).

L’esportatore abituale che ha effettuato acquisti oltre il limite del plafond disponibile può regolarizzare l’operazione scegliendo di coinvolgere o meno il suo fornitore e riportando di conseguenza l’annullamento dello splafonamento in dichiarazione annuale Iva.

Le procedure utilizzabili sono tre:

  • richiesta al fornitore di emissione di una nota di variazione Iva,
  • emissione di un’autofattura con versamento dell’Iva in F24,
  • emissione di un’autofattura con inserimento dell’Iva a debito nella liquidazione Iva.

La prima possibilità di regolarizzazione prevede la richiesta al fornitore di effettuare una variazione in aumento dell’Iva, ai sensi dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972; l’acquirente resta obbligato al pagamento degli interessi e delle sanzioni eventualmente ridotte in caso di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997.

L’operazione di acquisto (imponibile e imposta) è indicata in dichiarazione annuale Iva, nel quadro VF degli acquisti, nel rigo corrispondente all’aliquota applicata, ad esempio nel rigo VF13 per l’aliquota Iva al 22%. Conseguentemente, l’importo della fattura in precedenza emessa dal fornitore in regime di non imponibilità non deve essere indicato nel rigo VF17.

L’esportatore abituale che non vuole coinvolgere il fornitore, in alternativa, può inviare al Sistema di Interscambio un’autofattura indicando come Tipo documento TD21 – Autofattura per splafonamento.

Sia nei campi del cedente/prestatore che in quelli del cessionario/committente sono riportati i dati dell’esportatore abituale che emette l’autofattura; eventuali indicazioni differenti sono segnalate con il messaggio di Errore 00472.

L’autofattura contiene gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata. Tale imposta è versata autonomamente dall’esportatore abituale in F24 indicando il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l’acquisto senza applicazione dell’Iva. Per il perfezionamento dell’operazione occorre versare anche gli interessi e la sanzione ridotta. Nel file TD21 nella Compilazione del campo 2.2.1.16.1 “TipoDato” della sezione “Altridatigestionali” occorre indicare il valore “F24”. L’autofattura è annotata nel registro degli acquisti.

In dichiarazione annuale Iva l’ammontare dell’imposta così regolarizzata è riportato nel rigo VE25 – Variazioni e arrotondamenti di imposta con il segno +; il versamento è indicato nel rigo VL30, sia nel campo 2 sia nel campo 3; ai fini della detrazione, l’imponibile e l’imposta risultanti dalla predetta autofattura devono essere indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all’aliquota applicata.

Conseguentemente l’importo della fattura del fornitore emessa in regime di non imponibilità non deve essere indicato nel rigo VF17.

Esemplificando, il contribuente Alfa si accorge a febbraio 2023 di aver splafonato per 10.000 euro nel mese di settembre 2022. Non volendo coinvolge il fornitore decide di emettere un’autofattura TD21 con versamento dell’Iva in F24 con il codice tributo 6009 anno 2022 per 2.200 euro, versamento degli interessi con il codice tributo 1991 e versamento della sanzione ridotta da ravvedimento operoso (pari ad 1/8 del 100% dell’Iva) con il codice tributo 8904.

In dichiarazione annuale Iva 2023 riporta i seguenti importi:

  • VE25 = + 2.200 euro,
  • VF13 = 10.000 imponibile e 2.200 euro Iva,
  • VL30 campo 2 e 3 = 2.200 euro.

Si segnala infine una forma alternativa di regolarizzazione, riepilogata nella risoluzione 16/E/2017, che prevede l’emissione dell’autofattura con l’assolvimento dell’Iva in sede di liquidazione periodica.

Tale procedura può essere adottata solo entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è realizzato lo splafonamento e non oltre.

Se l’assolvimento dell’Iva avviene in sede di liquidazione periodica, il cessionario/committente che emette l’autofattura annota, entro i termini della liquidazione periodica, la maggiore imposta nel registro Iva delle vendite, nonché annota l’autofattura anche nel registro Iva degli acquisti.

Anche in questo caso, in dichiarazione annuale Iva, l’operazione è riportata nel quadro VF con imponibile ed Iva, nei versamenti del rigo VL30 (l’imposta è stata versata nella liquidazione) e nel rigo VE25 con segno +. L’importo della fattura del fornitore emessa in regime di non imponibilità non deve essere indicato nel rigo VF17.

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