Regime Iva del contratto estimatorio nei rapporti intracomunitari

Nei rapporti intracomunitari, l’accordo di consignment stock ha una struttura simile a quella del contratto estimatorio. Quest’ultimo è definito dall’art. 1556 c.c. come il contratto con il quale una parte (tradens) consegna determinati beni ad un’altra parte (accipiens), con l’obbligo, di quest’ultima, di pagarne il relativo prezzo o di restituirli nel termine stabilito.

Dal punto di vista temporale, in base all’art. 39, comma 1, terzo periodo, del D.L. n. 331/1993, “nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento”.

Tale disposizione riproduce quella prevista, nei rapporti interni ed extracomunitari, dall’art. 6, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, secondo la quale l’operazione si considera effettuata, “per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all’atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione”. Questa previsione si applicava anche nei rapporti intracomunitari fino al 31 dicembre 2012, cioè prima della riformulazione del citato art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993 ad opera della L. n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013).

Per superare la presunzione di cessione e di acquisto, è indispensabile rispettare l’adempimento di cui all’art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993. È infatti previsto che i movimenti relativi a beni spediti in altro Stato membro o da questo provenienti in base ad un titolo non traslativo della proprietà devono essere annotati in un apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972.

Sul punto, è opportuno osservare che, in giurisprudenza, è stata privilegiata un’impostazione sostanzialista, in base alla quale la violazione dell’obbligo di tenuta del registro comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 9, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 471/1997, ma non anche l’applicazione della regola generale prevista per i trasferimenti di beni “senza vendita” all’interno del territorio comunitario, considerati soggetti ad imposta nel Paese di destinazione ai sensi degli artt. 38, comma 3, lett. b), e 41, comma 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993 (C.T. Prov. di Cuneo, 8 novembre 2012, n. 145/2/12).

Volendo riassumere gli adempimenti dell’operatore nazionale in veste, rispettivamente, di tradens e di accipiens, se il soggetto italiano interviene come tradens deve:

  • annotare la movimentazione intracomunitaria dei beni sul registro di “carico e scarico”, di cui al citato art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993;
  • adempiere agli obblighi previsti per le cessioni intracomunitarie avuto riguardo al momento in cui l’operazione si considera effettuata, da individuare secondo i parametri stabiliti dall’art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993. Di conseguenza, è rispetto a tale momento che l’operatore nazionale dovrà:

emettere la fattura con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale;

annotare la fattura emessa distintamente nel registro delle fatture emesse secondo l’ordine della numerazione;

presentare il modello INTRA 1-bis.

Mutatis mutandis, il soggetto italiano che intervenga come accipiens deve:

  • annotare la movimentazione intracomunitaria dei beni sul registro di “carico e scarico”, di cui al citato art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993;
  • adempiere agli obblighi previsti per gli acquisti intracomunitari avuto riguardo al momento in cui l’operazione si considera effettuata, da individuare secondo i parametri stabiliti dall’art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993. Di conseguenza, è rispetto a tale momento che l’operatore nazionale dovrà:

annotare la fattura ricevuta distintamente nel registro degli acquisti, previa numerazione ed integrazione con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni;

presentare il modello INTRA 2-bis.

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il master si articola in quattro videoconferenze che affrontano il tema della società semplice inquadrando sia gli aspetti civilistici che fiscali, con una particolare attenzione ai pregi e ai difetti di questo strumento. La prima lezione approfondirà i temi civilistici attinenti all’istituto della società semplice. Si tratterà di una dissertazione non teorica ma di un’analisi delle norme del codice civile con un approccio alla prassi operativa professionale. Verranno anche esaminate le tipiche clausole statutarie di una società semplice con indicazione di vantaggi e criticità di alcune soluzioni. La seconda giornata sarà dedicata esclusivamente alla fiscalità diretta ed indiretta della società semplice. Pertanto, si affronterà il tema della società semplice di godimento immobiliare, della società semplice holding e quindi della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze. A partire dal 9/09/2026

Nell’ampio panorama di agevolazioni per le imprese, composto da contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, super deduzioni fiscali, finanziamenti a tasso agevolato, voucher e formazione finanziata per lo sviluppo delle competenze, gli investimenti in innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica hanno un ruolo da protagonista. Il master approfondisce con approccio operativo, in mezze giornate dedicate, le principali caratteristiche dei principali meccanismi incentivanti, spesso cumulabili tra loro, finalizzati a favorire la crescita economica delle imprese italiane attraverso investimenti in beni strumentali nuovi e investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione. A partire dal 15/09/2026

Il Master è rivolto a dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti fiscali e professionisti che assistono imprese agricole o intendono specializzarsi nel settore. L’obiettivo del percorso è formare professionisti in grado di supportare efficacemente le imprese agricole nella gestione fiscale, societaria e strategica, diventando un punto di riferimento qualificato in un settore in continua evoluzione. A partire dal 10/09/2026

Torna in alto