Il recapito della fattura elettronica

Il provvedimento AdE n. 89757 del 30 aprile 2018 ha definito le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, per la trasmissione e la ricezione dei file al SdI, i controlli che quest’ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell’ambito del processo di fatturazione elettronica.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa della fase di recapito delle fatture elettroniche.

La fattura elettronica è recapitata dal SdI:

  • al soggetto cessionario/committente oppure,
  • per conto del cessionario/committente, ad un intermediario.

Il recapito può avvenire attraverso le seguenti modalità:

  • sistema di posta elettronica certificata, “PEC”;
  • sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
  • sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Per consentire al SdI di recapitare la fattura elettronica alla controparte, l’emittente deve compilare nel file della fattura il campo “CodiceDestinatario” valorizzandolo con il codice numerico di 7 cifre ovvero con il codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche del provvedimento n. 89757/2018 e la PEC del cessionario/committente.

Al fine di prevenire i casi in cui il cessionario/committente Iva:

  • non riesca a dotarsi di PEC ovvero
  • non abbia attivato un canale telematicoweb service” o FTP con SdI, ovvero
  • non ricorra ad un intermediario in grado di ricevere con tali modalità e per suo conto le fatture elettroniche,

queste ultime sono messe a disposizione del destinatario su apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate: in tale ultimo caso, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che la fattura è acquisibile dalla citata area autenticata. Al momento in cui cessionario/committente prende visione della fattura nell’area autenticata, il SdI ne dà comunicazione al soggetto trasmittente.

Per agevolare il processo di recapito delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio web per consentire ai soggetti passivi Iva di registrare il canale telematico – una PEC o un codice destinatario – attraverso cui intendono ricevere tutte le proprie fatture di acquisto.

Nel caso in cui la fattura elettronica è destinata ad un consumatore finale, un soggetto Iva rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente può valorizzare solo il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale e la fattura viene recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Infine, nel caso in cui il cessionario/committente non abbia utilizzato il servizio di registrazione, il campo “CodiceDestinatario” del file della fattura elettronica è compilato dal soggetto emittente come segue:

  • inserendo il codice destinatario fornito dal soggetto cessionario/committente;
  • inserendo un codice convenzionale “0000000” e compilando il successivo campo “PECDestinatario” con l’indirizzo PEC del soggetto cessionario/committente;
  • inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un consumatore finale e, nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, non siano stati compilati i campi “IdFiscaleIVA” e sia stato compilato solo il campo “CodiceFiscale” del cessionario/committente;
  • inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio”, un soggetto passivo che applica il regime forfettario ovvero un produttore agricolo in regime di esonero;
  • inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto passivo Iva cessionario/committente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI.

Per ogni file elaborato il SdI calcola un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (hash), riportandolo all’interno delle ricevute.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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