Provvista di fondi per l’esecuzione del mandato esclusa da Iva

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 275 del 18 luglio 2019, ha fornito chiarimenti sulle modalità di compilazione della fattura elettronica in caso di provvista di fondi per l’esecuzione del mandato con rappresentanza.

Il caso rappresentato è quello di una società cd. “letturista”, che svolge l’attività di conteggio delle spese condominiali per approvvigionamento idrico e riscossione dai singoli condomini delle quote di competenza.

Il contatore del consumo idrico è unico e l’ente distributore emette una sola fattura, soggetta a Iva, nei confronti del condominio per i consumi complessivi registrati dal contatore condominiale. Il compito della società istante è di ripartire la spesa proporzionalmente tra i condomini e di raccogliere da ciascuno di essi la provvista per pagare la fattura.

In sostanza, l’istante:

  • invia a ciascun condomino una fattura per l’addebito sia della quota parte del proprio corrispettivo per il servizio reso, soggetta a Iva, sia della quota parte di spesa per il servizio idrico ad esso riferibile;
  • riversa all’ente distributore le somme riscosse dai condomini, al netto del suo compenso, a titolo di pagamento della fattura emessa nei confronti del condominio.

Il dubbio sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate è diretto a sapere come debba essere qualificata, ai fini dell’Iva, la componente di spesa per il servizio idrico addebitata a ciascun condomino.

Nella risposta all’interpello, il rapporto tra i singoli condomini, l’amministratore di condominio e l’istante viene ricondotto allo schema giuridico del mandato con rappresentanza (articolo 1131 cod. civ.), con delega ad un terzo (nella specie, l’istante) per la ripartizione delle spese (articolo 1123 cod. civ.), in quanto gli atti giuridici compiuti dal delegato sono immediatamente riferibili ai mandanti (nella specie, i condomini).

Dal punto di vista dell’Iva, allo schema del mandato con rappresentanza si applica l’articolo 15, comma 1, n. 3), D.P.R. 633/1972, in base al quale non concorrono a formare la base imponibilele somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”.

In ogni caso, affinché le somme addebitate al mandante siano escluse dalla base imponibile è necessario che le medesime siano accessorie ad una operazione principale soggetta a Iva, posta in essere tra le stesse parti.

Si rientra in questa fattispecie, per esempio, nell’ipotesi in cui il soggetto passivo “A” sostiene dei costi “in nome e per conto” del soggetto passivo “B” al quale vengono successivamente addebitati nella fattura relativa all’operazione principale (cessione di beni o prestazione di servizi), ovvero in un documento distinto, purché connesso alla citata fattura.

Per contro, il riaddebito si considera escluso da Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. a), D.P.R.  633/1972 – in base al quale non costituiscono cessioni di beni “le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro” – qualora le spese addebitate alla controparte siano svincolate dall’operazione principale, cioè siano meramente accessorie, occasionali e non necessarie all’attività di colui che le ha sostenute.

Affinché, però, il riaddebito non sia riconducibile ad una prestazione generica di fare, non fare o permettere, imponibile Iva ai sensi dell’articolo 3, comma 1, D.P.R. 633/1972, tra le parti non deve esistere uno specifico rapporto sinallagmatico riconducibile ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi.

Ciò detto, nella risposta all’interpello in esame, l’Agenzia ha confermato che la previsione di esclusione dalla base imponibile per le anticipazioni in nome e per conto si applica anche quando le somme sono anticipate dal mandante al mandatario o ad un suo delegato come provvista di fondi per l’esecuzione del mandato (risoluzione 133/E/2004).

Ed è proprio questa l’ipotesi che si verifica nella fattispecie considerata, in cui il mandante (nella specie, il singolo condomino) corrisponde anticipatamente al soggetto delegato (nella specie, l’istante) le somme per l’esecuzione del mandato con rappresentanza, cioè il pagamento all’ente distributore.

Tali importi si qualificano come “provvista di fondi” per l’esecuzione del mandato e, quindi, non concorrono a formare la base imponibile ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 3), D.P.R. 633/1972, restando fermo l’obbligo, per l’istante, di contabilizzare distintamente le somme in questione al fine di individuarne la successiva destinazione, per esempio mediante un modulo intestato al committente dell’ordine e a quest’ultimo rimesso per ottenere l’anticipazione (risoluzione 427019/1987).

Riguardo alla compilazione della fattura elettronica, le indicazioni che precedono implicano, pertanto, che la componente di spesa per il servizio idrico addebitata a ciascun condomino sia valorizzata nel campo “NI escluso Iva ex articolo 15.

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