Procedure per la reimportazione dei beni lavorati in Paesi extra-Ue

In un precedente intervento è stato osservato che la duplicazione dell’IVA sui beni esportati doganalmente per essere lavorati può essere evitata ricorrendo alle indicazioni fornite dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37 (§ 5.1), ossia distinguendo a seconda che l’autofattura sia emessa anteriormente o successivamente alla reimportazione.

Ipotizzando che i beni siano inviati al di fuori dell’Unione europea in regime di temporanea esportazione (cd. “perfezionamento passivo”), le modalità operative che l’impresa italiana deve seguire sono indicate dalla nota dell’Agenzia delle Dogane 7 settembre 2011, prot. 54819.

Se l’autofattura (con addebito dell’IVA) è emessa prima della reimportazione, quando i prodotti compensatori, cioè risultanti dalla lavorazione, vengono dichiarati in dogana, l’operatore nazionale deve esibire:

  • la fattura pro-forma utilizzata per vincolare i beni precedentemente esportati in regime di perfezionamento passivo;
  • la fattura del terzista estero;
  • l’autofattura.

La dogana calcola l’IVA all’importazione, che deve essere indicata nella casella 47 della dichiarazione doganale (DAU-IMP), utilizzando il codice tributo “405”, dalla quale va sottratta l’imposta relativa alla lavorazione già assolta dall’impresa con autofattura, da indicare nella stessa casella 47 con il codice tributo “407”. Nell casella 44 del DAU-IMP devono essere indicati gli estremi dell’autofattura presentata in dogana per attestare l’avvenuto assolvimento dell’IVA sulla lavorazione.

Se, invece, l’autofattura (senza addebito dell’IVA) è emessa successivamente alla reimportazione, l’IVA all’importazione deve essere liquidata e pagata in dogana, salvo – ovviamente – che l’importatore presenti la dichiarazione d’intento in quanto esportatore abituale.

La duplicazione d’imposta, in questa ipotesi, è evitata in sede di reverse charge, emettendo autofattura senza applicazione dell’IVA e con indicazione “IVA assolta in dogana con documento doganale n. XY”.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, la descritta procedura:

  • scongiura la possibilità che la lavorazione resti detassata in caso di mancata reimportazione in Italia dei beni lavorati (circolare n. 37/E/2011, § 5.1, e nota prot. 54819/D/2011);
  • è idonea a risolvere il problema di una eventuale doppia imposizione anche rispetto ad altre operazioni di natura doganale, come nelle ipotesi di:
  1. beni acquistati in un Paese extra-UE, sottoposti a lavorazione sempre in territorio extracomunitario, con successiva importazione nella UE;
  2. esportazione definitiva di beni ai fini della lavorazione in territorio extracomunitario, senza trasferimento della proprietà, sulla scorta di una
    lista valorizzata ovvero di un documento di trasporto o di consegna, con successiva importazione nella UE.

Per concludere, si ricorda che:

  • le esportazioni temporanee e definitive, ma senza passaggio della proprietà, ai fini della lavorazione costituiscono un’esportazione ai fini doganali, ma non anche una esportazione agli effetti dell’IVA; conseguentemente, non è possibile emettere fattura in regime di non imponibilità di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, sicché tali operazioni non creano plafond per l’acquisto e l’importazione di beni e servizi senza applicazione dell’imposta, né concorrono a determinare lo status di esportatore abituale in capo all’impresa (C.M. 15 luglio 1999, n. 156/E);
  • le esportazioni definitive con passaggio della proprietà, invece, anche laddove il relativo corrispettivo sia pagato attraverso la compensazione finanziaria delle posizioni creditorie e debitorie intercorrenti tra le parti, configurano una cessione all’esportazione non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, per cui le stesse sono rilevanti ai fini sia della formazione del plafond, sia dell’acquisizione della qualifica di esportatore abituale (C.M. n. 156/E/1999).

 

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