Prestito di personale alla controllata: Iva detraibile solo se il rimborso è superiore al mero costo

In tema di Iva, la controllata che riceve dalla controllante il prestito o distacco di personale ha diritto alla detrazione Iva solo nel caso in cui questa rimborsi una somma superiore rispetto alle retribuzioni e agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante. In difetto di prova, da parte dell’amministrazione finanziaria, dell’esistenza di un reddito imponibile, la controllata ha diritto altresì a dedurre detto costo dalla base imponibile Irap.

È questo l’importante principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 5615, depositata ieri 2 marzo, la quale si innesta nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con sentenza 7.11.2011, n. 23021.

La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica a due società (controllante e controllata) degli avvisi di accertamento ai fini Iva, Irap e Ires emessi dall’Agenzia delle entrate nei loro confronti in relazione alla prestazione di prestito di personale dalla controllante alla controllata.

Le due società proponevano ricorso avverso i predetti atti dinanzi alla competente CTP, che, in accoglimento parziale, rilevava che la controllante non avesse soltanto prestato il proprio personale alla controllata, ma aveva altresì reso ulteriori prestazioni, consistenti nell’utilizzo di strutture e apparecchiature della società.

L’Agenzia delle entrate proponeva gravame dinanzi alla CTR Lombardia, la quale, però, respingeva l’appello affermando che l’Amministrazione non aveva fornito la prova necessaria a dimostrare che le cessioni di beni e servizi dalla controllante alla controllata consistessero nel prestito o distacco di personale.

Pertanto, la medesima proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva con controricorso solo la controllante.

Ai fini che qui rilevano, l’Agenzia delle entrate lamentava la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 cod. civ., 39 e 40 D.P.R. 600/1973, 17 e 19 D.P.R. 633/1972, 17 e 20 Direttiva n. 77/388/CEE, 8, comma 35, L. 67/1988, 11, comma 2, e 25 D.Lgs. 446/1997, in quanto la CTR aveva posto in capo all’Amministrazione finanziaria l’onere di provare l’illegittimità della detrazione dell’Iva operata dalla controllata e della deduzione dei costi dalla base imponibile Irap.

Ebbene, la Corte della Cassazione, pur ritenendo inammissibile tale doglianza, ha inteso comunque esplicitare le ragioni per cui essa risulta infondata.

Innanzitutto, è stato evidenziato come la contestazione della mancata dimostrazione dell’inerenza all’attività imprenditoriale del prestito di personale, risolvendosi la censura in un’apodittica ed astratta affermazione di erroneità delle statuizioni della CTR, fosse del tutto estranea alla fattispecie in esame, potendosi tutt’al più fare riferimento all’articolo 8, comma 35, L. 67/1988, secondo cui: “Non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.

Ciò detto, la Suprema Corte ha comunque richiamato quanto statuito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 23021 del 7.11.2011, ove si è affermato che il rimborso del costo del personale dipendente di una società, distaccato presso un’altra, è esente da Iva soltanto se la controprestazione del distaccatario consiste nel mero rimborso di una somma pari alle retribuzioni e agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante.

Sul punto, occorre peraltro sottolineare che, secondo la recente sentenza 11.03.2020, causa C-94/19, della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’articolo 2, punto 1, Direttiva n. 77/388/CEE deve essere interpretato nel senso che: “esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente”.

Quanto poi alla indeducibilità per la controllata di detto costo ai sensi dell’articolo 11, comma 2, D.Lgs. 446/1997 nella formulazione ratione temporis vigente, la Corte di Cassazione ha evidenziato che, al contrario di quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate, proprio sulla base della pronuncia da essa richiamata (cfr., Cass. ord. 1.07.2013, n. 16461), grava sull’Amministrazione l’onere di provare l’esistenza di un reddito imponibile, mentre compete al contribuente dimostrare la sussistenza di componenti negativi del reddito.

Infatti, è stato precisato che: “proprio dal citato pronunciamento si evince l’inconsistenza della doglianza: l’Agenzia delle Entrate ritiene di aver individuato e provato un reddito imponibile ai fini IRAP … al contrario, i giudici di merito hanno negato il presupposto da cui muove l’Agenzia e hanno, infatti, ritenuto che difettasse la prova (da parte dell’Erario) dell’esistenza di un reddito imponibile, non costituendo dimostrazione di esso la riqualificazione, unilaterale e immotivata … di costi relativi a un servizio ricevuto (di per sé deducibili) come un mero rimborso per l’utilizzo di personale concesso “in prestito” (indeducibile)”.

Sulla scorta di tali argomentazioni, quindi, il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è stato rigettato.

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