Operazioni di netting e dichiarazioni d’intento escluse dallo split payment

Con la circolare 27/E/2017, l’Agenzia individua, tra le altre cose, l’ambito oggettivo di applicazione del regime di scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, ricordando in primo luogo la novità secondo cui, a partire dal 1° luglio 2017, per effetto delle novità del D.L. 50/2017, vengono attratte anche le prestazioni soggette a ritenuta (tipicamente quelle poste in essere da professionisti o dagli intermediari), che fino al 30 giugno scorso erano escluse. Tuttavia, i chiarimenti più interessanti riguardano la necessaria presenza di un’operazione documentata da fattura (esclusa quella semplificata di cui all’articolo 21-bis) quale condizione per l’applicazione del regime di cui all’articolo 17-ter. Sono escluse, quindi, le operazioni intercorse tra gestore di un impianto di carburante e compagnia petrolifera nell’ambito del cd. netting”, poiché tali forniture rientrano già nei corrispettivi annotati ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R. 633/1972. La circostanza che successivamente venga emessa la fattura (ai fini della documentazione costo e dell’Iva) non assume alcun rilievo ai fini dell’applicazione del regime dello split payment. Altro chiarimento di particolare interesse è quello relativo alle operazioni non imponibili, di norma escluse dal regime in commento trattandosi di operazioni che sin dall’origine non contengono alcuna imposta. Tuttavia, qualche dubbio si era posto per le operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento rilasciata dall’esportatore abituale di cui all’articolo 8, lett. c), del D.P.R. 633/1972, poiché in relazione al regime di inversione contabile l’Agenzia aveva sostenuto la prevalenza della stessa rispetto alla non imponibilità, e ciò sulla scorta della finalità anti frode del reverse charge. Ora, poiché anche lo split payment ha la stessa finalità dell’inversione contabile, era atteso un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate sul rapporto tra le due discipline. Nella circolare 27/E/2017 si è precisato che la presenza della dichiarazione d’intento esclude l’applicazione dello split payment, con conseguente applicazione del regime di non imponibilità di cui all’articolo 8, lett. c), del D.P.R. 633/1972. Pertanto, alla luce di questo chiarimento l’esportatore abituale destinatario delle regole sullo split payment esegue gli acquisti di beni e servizi alternativamente:

  • in regime di non imponibilità in presenza della dichiarazione d’intento rilasciata al fornitore;
  • in regime di inversione contabile per le operazioni rientranti in tale regime, pur in presenza di dichiarazione d’intento;
  • in regime di split payment per tutti gli altri acquisti di beni e servizi (fornitori ai quali non è stata rilasciata dichiarazione d’intento).

In buona sostanza, l’Agenzia delle Entrate ritiene prevalente l’inversione contabile rispetto alla dichiarazione d’intento trattandosi di operazioni oggettivamente rientranti nel regime del reverse charge, mentre nel caso dello split payment l’applicazione del regime è di carattere soggettivo, poiché i soggetti individuati nell’articolo 17-ter applicano tale regime per tutti gli acquisti di beni e servizi. La prevalenza della scissione dei pagamenti rispetto al regime di non imponibilità a seguito di dichiarazione d’intento avrebbe comportato di fatto il venir meno dell’intera disciplina dell’esportatore abituale.

Infine, si ricorda per completezza che anche tutte le operazioni soggette a regimi speciali (editoria, agenzie viaggi, margine per i beni usati, ecc.), o per le quali è prevista una detrazione forfettaria dell’Iva (ad esempio per le associazioni che hanno optato per la Legge 398/1991) restano ovviamente escluse dal regime della scissione dei pagamenti.

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